L’Angolo dell’Esperto: donazione, trust e vendite. Tutti i chiarimenti in materia

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I rischi per chi si vuol sottrarre al pignoramento cedendo i propri beni: vendita o donazione, fondo patrimoniale o trust, finte separazioni e vendita dell’immobile. Si pensi a un contribuente che riceve la notifica di una cartella esattoriale e solo allora si chiede cosa fare per salvaguardare il proprio patrimonio. È tuttavia una domanda che doveva porsi ancor prima che nascesse il debito, prima cioè dell’anno di imposta ove si è verificata l’evasione. Difatti tutti gli atti volti a sottrarre ai creditori le proprie garanzie sono revocabili. E non solo. Nell’ambito del diritto tributario, proprio per evitare che il debitore accetti il rischio di una possibile sfida col fisco, fatta a suon di lunghe e dilatorie cause civili (che – si sa – fanno bene solo a chi deve pagare), si è voluto aggiungere un disincentivo in più: la previsione di un apposito reato in capo a chi trasferisce oppure occulta i propri beni
Ciò nonostante non sono pochi i consulenti che ancora continuano a suggerire strategie sbagliate ai propri clienti. Come le finte separazioni, il trust, la donazione e la stessa vendita degli immobili di proprietà: scelte che, se effettuate dopo la nascita del debito, finiscono solo per peggiorare la situazione. Ecco allora alcune delle mosse da evitare in caso di notifica della cartella esattoriale. Il contribuente non può più fare nulla nel momento in cui si è a conoscenza del proprio debito, non può spogliarsi dei beni che potrebbero costituire l’oggetto di un eventuale pignoramento, a meno che non abbia altri beni utilmente aggredibili. Facciamo un esempio. Una persona con un debito di 100mila euro, proprietario di due case del valore di 200mila euro ciascuna potrà ben venderne una anche dopo la notifica della cartella esattoriale, senza rischiare nulla. Egli è infatti “coperto” dall’ulteriore proprietà che può costituire una valida garanzia per il creditore.
È bene però comprendere che il momento in cui il debitore «viene a conoscenza del debito» – e quindi a partire dal quale tutti gli atti dispositivi sono vietati – non è la notifica della cartella di pagamento ma, a monte, la nascita del debito ossia quando si verifica l’omesso versamento delle imposte. Ad esempio, nel caso del bollo auto esso coincide con la scadenza del termine per il pagamento della tassa; nel caso dell’Imu scade con l’anno di imposta cui il tributo si riferisce, ecc. La spedizione della cartella esattoriale invece non è che l’ultimo atto del procedimento di accertamento e riscossione. Facile altrimenti sarebbe, per chi non ha mai pagato l’Irpef, donare tutti i propri beni ai figli quando ancora non è arrivata la cartella e così farla franca.Gli stessi discorsi valgono anche per chi ha iniziato a pagare (magari a rate) e poi ha dovuto interrompere per incapacità. Anche in questo caso, infatti, la presa di coscienza dell’esistenza del debito è anteriore alla sopraggiunta morosità.
Detto ciò vediamo quali sono le cose da non fare assolutamente quando si riceve una cartella esattoriale. Il Fondo patrimoniale dopo la cartella esattoriale È INUTILE!
Sono solo soldi sprecati quelli di chi, dopo – o anche prima – aver ricevuto la cartella esattoriale si affretta a prendere l’appuntamento dal notaio per mettere la casa all’interno di un fondo patrimoniale. Il fondo come sottolineato la Cassazione non protegge dai debiti con il fisco, anche quando questi hanno natura imprenditoriale o lavorativa, quindi tale protezione non esiste affatto. Risultato: nonostante la presenza della garanzia, l’immobile è passibile di ipoteca e può essere pignorato.  Il Trust dopo la cartella esattoriale e’ sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La Cassazione  ha affermato che costituire un trust dopo il ricevimento della cartella integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. A prescindere dal fatto che il debitore abbia dichiarato di non voler frodare l’erario ma solo i creditori privati.
Il reato però scatta solo quando il debito riportato nella cartella si riferisce a imposte sui redditi, Iva, interessi o sanzioni di ammontare superiore a 50.000 euro. In tali casi scatta la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque simuli la vendita o compia altri atti fraudolenti per privarsi di ogni bene che l’amministrazione potrebbe aggredire in caso di riscossione coattiva.
Se l’ammontare del debito è maggiore di 200mila euro, la reclusione va da un anno a sei anni. La fattispecie è una tutela dell’erario, volta alla conservazione delle garanzie sulle quali potrebbe rivalersi in caso di inadempimento.
È sufficiente la condotta per rendere inefficace l’eventuale riscossione, a prescindere dal concreto danno ovvero dalla esistenza di un debito tributario.
Per tutte le altre imposte (ad esempio Imu, Tasi, Tari, ecc. che peraltro difficilmente potrebbero raggiungere tali importi) il trust è revocabile entro cinque anni, senza però alcuna conseguenza penale. La Donazione della casa dopo la cartella esattoriale anche esso è un atto revocabile ed anche esso può diventare reato di sottrazione fraudolenta.
Quindi se un contribuente riceve una cartella esattoriale e il giorno dopo si affretta a regalare l’appartamento in cui vive al figlio appena divenuto maggiorenne l’atto è di per sé revocabile. Il fisco dovrebbe agire entro massimo cinque anni dalla donazione per farla dichiarare inefficace nei suoi confronti; in tal modo può pignorare l’immobile.
In più c’è anche qui il reato di sottrazione fraudolenta se il debito supera 50mila euro per Irpef, Ires, Iva e relative sanzioni. In ogni caso, se Agenzia Entrate Riscossione iscrive il pignoramento immobiliare nei pubblici registri entro 1 anno dalla donazione può pignorare l’immobile anche senza prima dover agire con la revocatoria: è una facoltà garantita da una recente riforma al Codice civile e che rende, in tal modo, “precarie” tutte le donazioni nei primi 12 mesi. Dopo tale periodo, resta possibile l’azione revocatoria per altri 4 anni (in tutto, 5 dall’atto). Non solo. Chi dona la casa ma vi continua a vivere senza quindi aver mutato la situazione di fatto può essere tacciato di aver realizzato una simulazione.
L’azione (civile) volta all’accertamento della simulazione non si prescrive mai e può essere esercitata – a differenza della revocatoria – anche oltre i cinque anni.
La Vendita della casa dopo la cartella esattoriale. Tra tutte le operazioni volte a nascondere i beni ai creditori, la vendita è di solito quella più vincente. Essa si sottrae facilmente alla revocatoria poiché, in tale ipotesi, il creditore dovrebbe dimostrare che l’acquirente era a conoscenza del debito, cosa tutt’altro che facile quando chi compra non è una persona di famiglia. Resta comunque la possibilità di una incriminazione per sottrazione fraudolenta visto che la norma comprende espressamente anche gli atti di vendita del patrimonio.
La Finta separazione dopo la notifica della cartella. Anche le separazioni tra coniugi possono essere a volte strumentali a creare una divisione di patrimoni e quindi trasferire i beni in capo a colui che non ha debiti. Ebbene, anche gli atti di separazione sono revocabili e, quindi, si prestano ad essere del tutto inefficaci contro chi ha ormai contratto il debito con il fisco.
Cosa fare dopo la notifica della cartella?
Stando così le cose, il contribuente si chiederà cosa può fare per salvare i propri beni, mobili o immobili, dal rischio di un pignoramento dopo la notifica della cartella esattoriale. Le strategie sono poche e note: si può fare ricorso entro 60 giorni oppure chiedere una rateazione che blocca qualsiasi procedura esecutiva futura o in atto. Infine c’è la possibilità di promuovere una delle tre vie della legge sul sovraindebitamento: il piano del consumatore per i debiti di natura privati, l’accordo con i creditori per i debiti di natura imprenditoriale o lavorativa, oppure la vendita del proprio patrimonio guidata dal tribunale.
note

Avv. Pasquale Zambrano

 

 

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