In frantumi anche il filone d’inchiesta calabrese nell’ambito dell’indagine Dirty Soccer. Tirano un sospiro di sollievo, tra le altre, Palmese e Castrovillari. Il Tribunale Federale ha infatti dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti di Riccardo Petrucci, Salvatore Maurisio Calidonia, Antonio Mazzei, Francesco Piemontese, Giusepe Carbone, Rosario Salerno, Alessio Galantucci e delle Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923, U.S. Palmese A.S.D., A.S.D. Castrovillari Calcio e U.S. Scalea 1912. Alla base della pronuncia, il mancato rispetto, da parte della Procura Federale, del termine perentorio di 30 giorni fissato dall’art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva.
In relazione alle circostanze emerse dal procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, la Procura Federale, emesso avviso di conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, con atto datato 1 agosto 2016 provvedeva al deferimento di:
1- PETRUCCI RICCARDO, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923;
2-CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923;
3-MAZZEI ANTONIO detto “BOBO”, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società U.S. PALMESE A.S.D.;
4-PIEMONTESE FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore della società U.S. PALMESE A.S.D.;
5-CARBONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S. PALMESE A.S.D.;
6-SALERNO ROSARIO, all’epoca dei fatti allenatore della società U.S. PALMESE A.S.D.;
7-GALANTUCCI ALESSIO, all’epoca dei fatti calciatore del società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO;
8-la società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923;
9-la società U.S. PALMESE A.S.D.;
10-la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO;
11-la società U.S. SCALEA 1912.
Tutti accusati di “condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime“.
In sede dibattimentale ciascuno dei deferiti ha sollevato, in via preliminare e pregiudiziale, eccezione di improcedibilità dell’azione disciplinare, avendo la Procura Federale esercitato la stessa successivamente al termine di 30 giorni di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. (“… qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare“).
Norma, quella richiamata dal Tribunale Federale, da correlarsi all’art. 38, comma 6, C.G.S., che afferma la perentorietà del termine in questione.
Nel caso di specie, non avendo la Procura fornito data certa in ordine alla notifica, “deve, però, ragionevolmente presumersi che le notifiche siano giunte agli incolpati, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio 2016, data dell’atto di comunicazioni di conclusioni delle indagini. Il deferimento è stato notificato con atto recante la data del 1° agosto 2016, e quindi – con certezza – successivamente al termine di giorni 30 previsto dal citato articolo 32 ter, comma 6, C.G.S.“.
disattese le argomentazioni della procura, che aveva invece invocato il carattere ordinatorio e non perentorio del richiamato termine di 30 giorni.

