Agropoli: truffa sentimentale? La Cassazione dice no

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Una cinquantenne di Agrooli ha avuto finalmente la sentenza dalla Cassazione: respinto il suo ricorso contro l’assoluzione del suo ex compagno, che gli aveva esibito falsi certificati di divorzio. Qualche tribunale in passato s’era già pronunciato. Se la ‘truffa sentimentale’ è dunque astrattamente ipotizzabile, si potrebbe a ragione temere un abnorme ampliamento dell’area di rilevanza penale, tale da includere condotte, assai frequenti nelle relazioni di coppia e, a buon senso, immeritevoli di soggiacere alla sanzione penale. Di tale pericolo prende atto il Tribunale, che individua tre principali aspetti che il giudice deve vagliare con particolare rigore in casi simili. Il primo è la concreta portata fraudolenta della condotta, ossia l’effettiva presenza di artifici e raggiri, rammentando che “il semplice mentire sui propri sentimenti (la nuda menzogna) non integra una condotta tipica di truffa”. Il secondo è il dolo iniziale: l’agente deve avere fin dall’inizio voluto ingannare la vittima e ottenere la prestazione patrimoniale ingiusta; il che rappresenta un’evidente difficoltà di carattere probatorio. Il terzo aspetto riguarda il rapporto causale-consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale: non vi è truffa se l’errore non è stato effettivamente causa dell’atto dispositivo e non si dimostri che, in assenza di esso, quell’atto non sarebbe stato posto in essere. A parere del Tribunale, dunque, non essendo generalmente possibile conoscere tutte le componenti di una relazione di coppia (e cioè “tutte le ragioni per cui una persona desidera ‘stare’ con un’altra e disporre anche patrimonialmente a favore di quest’ultima”) si deve ritenere “normalmente impossibile provare che non sussistano altre cause di per sé sufficienti a giustificare l’atto dispositivo”