Boscoreale. Bufera Tari, i commercianti potevano risparmiare fino al 25%

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Di Luigi Capasso e Alina Cescofra

Il Comune di Boscoreale poteva ridurre la Tari ai commercianti costretti a pagare la tassa sui rifiuti anche durante i mesi di chiusura per il primo lockdown? Secondo l’ARERA poteva esserci un intervento fino al 25% della copertura per la Tari.

Anche il parere dell’IFEL, la Fondazione dell’ANCI, è chiaro. La Fondazione che si occupa della Finanza Locale dell’ANCI, inviando direttive ai Comuni.

Le dichiarazioni dell’Assessore ai Tributi di Boscoreale, Peppe Langella, hanno generato una bufera social. La cosa migliore che gli è stata detta è quella di dimettersi. 

Il politico della Giunta Diplomatico ha dichiarato di essere dispiaciuto per i commercianti, ma che il Comune in predissesto non poteva evitare il pagamento. 

Forse, il pagamento non si poteva evitare perché bisognava trovare copertura di fondi, ma si poteva allo stesso tempo trovare una soluzione o di copertura finanziaria da parte dell’Ente, oppure dilazionare il pagamento con il rientro fino al 2023. 

Tra l’altro, una nota dell’IFEL è relativa proprio all’emergenza Covid e al Decreto Cura Italia. Ecco un estratto preliminare della comunicazione dello scorso 24 aprile 2020. 

“Si ricorda, preliminarmente, che in considerazione dell’emergenza il Legislatore è intervenuto con il dl n.18 del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all’integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell’articolo 1071 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023. In questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19”.   

Successivamente l’IFEL spiega. “Si deve dunque ritenere che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell’emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell’ente. Resta ovviamente ferma la necessità (ribadita in questi giorni dall’ANCI) che, a fronte della profonda crisi economica che si va profilando a seguito dell’emergenza da COVID-19, le riduzioni in questione trovino un sollecito sollievo in termini di partecipazione dei Comuni al sostegno che lo Stato sta via via definendo, anche attraverso un significativo aumento delle spese finanziabili mediante un – ben motivato – aumento del deficit pubblico. Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019”.

Questa la Delibera dell’’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE Nella 1109a riunione del 5 maggio 2020.

Articolo 1 

Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 1.1 Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l’articolazione dei corrispettivi all’utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all’Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” – per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19 – trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3. 1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo la seguente espressione: 𝑇𝑉𝑛𝑑(𝑎𝑝, 𝑆𝑎𝑝) = 𝐶𝑢 · 𝑆𝑎𝑝(𝑎𝑝) · 𝐾𝑑(𝑎𝑝) dove: • 𝑇𝑉𝑛𝑑(𝑎𝑝, 𝑆𝑎𝑝) è la quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap; • Cu è il costo unitario (espresso in €/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, • Sap è la superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva; • Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq/anno) che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui intervalli di variazione, in proporzione alle tipologie di attività, sono individuati: a) tra un valore minimo, dato da: Kd(ap)min · [(365-pc)/365] con: 21 – Kd(ap)min pari al valore minimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente – per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) – per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti; – pc che rappresenta (nell’anno solare) il periodo di chiusura, espresso in giorni, disposto da provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle competenti autorità per contrastare l’emergenza da COVID-19; b) e un valore massimo, dato da: Kd(ap)max · [(365-pc)/365] con: – Kd(ap)max pari al valore massimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente – per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) – per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti. 1.3 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%. 1.4 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l’Ente territorialmente competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3. 1.5 Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività. 1.6 Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del d.P.R. 158/99 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell’Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.

Articolo 2 

Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19 2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell’Allegato A), diverse dalle utenze di cui all’Articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l’Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti. 2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell’utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19. 

Articolo 3 

Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate 3.1 Nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 57-bis del decretolegge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all’articolo 12, comma 1, all’articolo 13, comma 1 e all’articolo 27, comma 1 del TIBEG, all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all’articolo 3 del TIBSI. 3.2 L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.1. 3.3 L’agevolazione tariffaria viene quantificata dall’Ente territorialmente competente, in accordo con l’Ente locale, ed erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell’avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l’applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa. 3.4 Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all’erogazione dell’agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2. 23 3.5 Ad integrazione dell’agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l’Ente territorialmente competente, in accordo con l’Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale. 3.6 Qualora l’Ente territorialmente competente approvi l’introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore di cui al precedente comma 3.5, il gestore riconosce all’utente finale un’agevolazione integrativa con le modalità stabilite autonomamente dal gestore medesimo, evidenziandola chiaramente nell’avviso di pagamento o bolletta trasmessi all’utente. 

Articolo 4 

Modalità per il riconoscimento dell’agevolazione alle utenze domestiche disagiate 4.1 Il riconoscimento dell’agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza su richiesta presentata entro l’anno 2020 dall’utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus. 4.2 In caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell’avviso di pagamento o nella fattura inviata all’utente. 

Articolo 5 

Disposizioni finali 5.1 I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base del presente provvedimento, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche. 5.2 I gestori della raccolta e trasporto provvedono a dare la massima evidenza – tramite siti internet, avvisi e/o comunicazioni – delle specifiche indicazione rivolte agli utenti in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti che devono essere adottate per la gestione dell’emergenza da COVID-19. 5.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’ambiente e della tutela del 24 territorio e del mare, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e alle associazioni ANCI, ANEA, CIAL, CISAMBIENTE, COMIECO, CONAI, COREPLA, COREVE, CORIPET, FISE ASSOAMBIENTE, RICREA, RILEGNO e UTILITALIA. 5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.