Bonus Covid-19 – 600 euro esteso a nuove categorie

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L’INPS ha pubblicato la circolare n. 67 del 29 maggio 2020, con cui detta le istruzioni per la richiesta del bonus Covid-19 da parte dei lavoratori danneggiati dal Coronavirus e non coperti da altri interventi.

Lavoratori stagionali
I lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale hanno diritto alla corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.

Lavoratori intermittenti
Sono destinatari della indennità Covid-19 i lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Sono destinatari dell’indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
• Lavoratori autonomi occasionali
I lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, sono titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del C.C. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020, hanno diritto all’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.

Incaricati alle vendite a domicilio
I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio possono accedere alla indennità in commento i lavoratori che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

REQUISITI: NON essere titolare di pensione

Se in possesso di reddito di cittadinanza deve essere inferiore all’ importo dell indennità (600 – 500).