E’ noto l’impatto che il Coronavirus ha avuto sull’economia, non solo italiana, ma anche mondiale. Risvolti drammatici su alcune categorie di lavoratori che hanno, inevitabilmente avuto un tracollo, o comunque una modifica reddituale.
Drammi si sono verificati nella famiglia tradizionale, ma ancor di più nelle famiglie separate o divorziate. L’assegno di mantenimento viene preventivamente stabilito da un giudice, o in caso di seguito ad un accordo fra le parti o giudizialmente , tenendo conto della situazione reddituale del coniuge.
Nel momento il coniuge obbligato alla corresponsione del mantenimento abbia
subito un tracollo reddituale, o comunque una modifica della sua situazione economica, non può, di propria iniziativa ridurre o addirittura non corrispondere il mantenimento.
Egli, vista la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche, potrà adire l’autorità Giudiziaria al fine di ottenere una revisione dell’assegno di mantenimento, ma, è assolutamente necessario che provi la modifica della sua situazione reddituale.
RIDUZIONE REDDITUALE STABILE ED EFFETTIVA – PROVA-.
I provvedimenti in tema di mantenimento, non solo per i risvolti del Coronavirus, ma in linea generale, non sono mai definitivi ed immodificabili. Essi possono essere sempre modificati ricorrendo al Giudice, il quale metterà nuovi provvedimenti.
E’ assolutamente necessario che alla base di un ricorso di modifica vi sia la prova che la situazione economica reddituale del coniuge obbligato sia modificata in maniera stabile ed effettiva.
IL CONIUGE NON PUO’ AUTORIDURRE IL MANTENIMENTO
In caso di modica della situazione economica del coniuge obbligato al mantenimento, egli non può decidere autonomamente, di non corrispondere il mantenimento o ridurlo. E’ necessario , appunto un ricorso, e, nelle more può. tentare un accordo con l’altro coniuge al fine di evitare di risultare inadempiente ed aggravare la sua posizione.
Di Alfonsa Mattino
Professione – Avvocato
Foro di Nocera Inferiore
Email: studiomattino@libero.it

