Dietro la Lavagna, fatti e misfatti del calcio campano

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POLVERE SIAMO E POLVERE…

Euro 400,00 A.C. S.ANTONIO ABATE 1971 (con obbligo di disputa, a porte chiuse, delle prossime due gare interne, con effetto immediato) propri sostenitori attingevano la testa, la schiena, le gambe e le braccia dell’aa2 con reiterati sputi, lanciando anche acqua e materiale polveroso non propriamente identificato che lo colpiva al corpo (con obbligo di
disputare le prossime due gare interne a porte chiuse con effetto immediato).

PER CERTE COSE CI VUOLE ORECCHIO

GARA DEL 3/ 3/2019 CITTÀ DI MERCOGLIANO – SPORTING ACCADIA. Il GST, letto il referto arbitrale nonché il relativo supplemento, unitamente al referto del C.C., rileva che il Sig.
Sarti Antonio, già allontanato dal TDG dal direttore di gara nel corso della stessa, al termine della gara, apriva i cancelli che dagli spalti conducono allo spazio antistante gli spogliatoi facendo entrare due persone cheaggredivano in un primo momento verbalmente i tesserati della società Sporting Accadia ed in un secondo momento anche fisicamente; da ciò nasceva un parapiglia che vedeva coinvolti i calciatori di entrambe le società prontamente sedato dai dirigenti della società Ospitata e dal Commissario di Campo presente; al termine del parapiglia il C.C. accompagnava il DDg presso il suo spogliatoio, ma venivano seguiti dal sig. Sarti Antonio e da una persona estranea non riconosciuta dal DDg; quest’ultimo colpiva il DDg con un violento schiaffo all’orecchio che provocava al DDg stordimento e rossore al viso; il Sig. Sarti presente al momento dell’atto di violenza non prestava alcun soccorso e/o aiuto al DDg, anzi giustificava il gesto della persona non
riconosciuta che si allontanava subito dopo l’aggressione; a questo punto il C.C., anche in considerazione delle minacce ricevute in precedenza si vedeva costretto a chiamare la forza pubblica; i dirigenti locali non prestavano alcun soccorso né al C.C. né al DDg, anzi veniva consentito dopo questi ultimi episodi l’accesso ad altre persone non riconosciute che inveivano e minacciavano i tesserati ospitati. PQM, il GST delibera di
infliggere alla società Città di Mercogliano l’ammenda di euro 350,00 per i gravi fatti di cui in narrativa nonché dispone che la medesima giochi, fino al termine del campionato, tutte le gare interne a porte chiuse (con effetto immediato); delibera altresì la inibizione fino al 19/3/2020 al sig. Sarti Antonio per i gravissimi fatti di cui in narrativa.

ESPULSO COI CARABINIERI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2020 SOMMA GIOVANNI (AGEROLA). Con comportamento sleale scorretto ed antisportivo, mentre i compagni di squadra accerchiavano il ddg per protestare una sua decisione, correva verso il ddg con fare minaccioso, aggressivo e violento e sferrava due calci alla gamba del ddg procurandogli dolore; alla notifica del provvedimento di espulsione, si allontanava senza abbandonare il tdg; soltanto l’intervento dei Carabinieri, precedentemente contattati telefonicamente dal ddg, ristabiliva l’ordine ed il ddg mostrava nuovamente il provvedimento d’espulsione e il calciatore si allontanava dal tdg (i fatti di cui innanzi rientrano nella fattispecie disciplinata  dall’art. 11 bis CGS, come introdotto dal CU n. 19/A del 7.12.2018).

IL 32 DICEMBRE

AMMENDA Euro 650,00 POLISPORTIVA BARONISSI (con obbligo di disputa, a porte chiuse, delle prossime tre gare interne, con effetto immediato) Propri sostenitori lanciavano, nel primo tempo, un petardo nei pressi della panchina della società Stabia
Friends, provocando forte rumore nonché stordimento dell’allenatore di detta Società. Ancora, nel secondo tempo, propri sostenitori lanciavano due petardi, sempre all’indirizzo della panchina della Società ospitata. Per quanto sopra, si dispone che per le prossime tre gare casalinghe della Società Polisportiva Baronissi vengano disputate a porte chiuse, con effetto immediato. Con riferimento, infine, all’esposto presentato dalla Società
Stabia Friends, questo GST dispone non luogo a provvedere, essendo incompetente e per l’effetto, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

I PUGNI IN TASCA

SQUALIFICA FINO AL 1/10/2021 PER DI MARTINO UMBERTO DEL CAVA 2000. Con comportamento sleale scorretto ed antisportivo si avvicinava al ddg con tono altamente minaccioso, rivolgendogli frasi volgari, ingiuriose e minacciose; mentre il ddg estraeva il cartellino rosso lo ha colpito con un pugno molto violento all’altezza della tempia sinistra, provocandogli forte dolore e sbandamento. L’intervento dell’allenatore della Società Cava 2000 ha permesso al Di Martino di lasciare il tdg. Il ddg ha ripreso e portato a termine la gara, nonostante avesse ancora un forte dolore. I fatti di cui innanzi rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 11 bis CGS, come introdotto dal CU n. 19/A del 7.12.2018.

PORGI L’ALTRA COSCIA

SQUALIFICA FINO AL 6/ 3/2020 PER ALESSIO RAIMONDO CLAUDIO (RISCATTO SCAMPIA)
con comportamento sleale scorretto e antisportivo il calciatore Alessio Raimondo Claudio dopo aver ricevuto la sanzione dell’espulsione a seguito di una protesta, colpiva il DDG con un forte calcio all’altezza della coscia provocandogli forte dolore. I fatti di cui innanzi rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 11 bis CGS come introdotto dal C.U. n. 19/A del 7.12 2018.

RAGAZZI, IL CAMPO E’ OCCUPATO

NEAPOLIS – VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA del 18/2/2019 Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Neapolis avverso la mancata
disputa della gara in epigrafe, deducendo che la gara non si fosse disputata per ‘’motivi tecnici’’ in quanto la struttura comunicata dalla società Neapolis per la disputa dell’incontro ‘’Complesso Sportivo Kennedy’’ presentava all’arrivo sull’impianto da parte della società la rottura degli impianti elettrici compresi riflettori notturni e della caldaia dello stesso, e che queste motivazioni non sono ascrivibili alla società Neapolis avendo
manifestato la stessa la volontà di disputare l’incontro, concludendo per la ripetizione della gara; esperiti gli opportuni accertamenti presso questo C.R. Campania dagli atti ufficiali di gara emerge che dal supplemento redatto dal DDg ed inviato unitamente al referto di gara, la mancata disputa della gara oggetto di reclamo era la mancata disponibilità dell’impianto ‘’Complesso Kennedy’’ così come comunicato anche dal Dirigente della
società Neapolis stessa sig. Romano Davide (Dirigente accompagnatore per la gara in epigrafe); sentito a chiarimenti il DDg lo stesso precisava che all’arrivo sull’impianto di gioco era in corso un altro match, che gli veniva riferito della rottura della caldaia e che comunque non ha avuto la possibilità di verificare, che attendeva in ogni caso un tempo regolamentare di gioco e che procedeva regolarmente al riconoscimento dei
calciatori di entrambe le società e che superato detto termine temporale l’impianto risultava ancora occupato e quindi convocava a se i capitani per comunicargli che la gara non avrebbe avuto inizio poiché l’impianto era ancora occupato e quindi indisponibile per poter giocare la gara come sopra già riferito; PQM il Giudice Sportivo Territoriale tutto quanto sopra esposto ritenendo infondato il reclamo proposto lo rigetta e per gli
effetti vista la responsabilità oggettiva della società Neapolis che avrebbe dovuto indicare un impianto di gioco disponibile per il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, in applicazione dell’art.17 CGS Delibera di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della resistente.

SCHIAFFI CHE VOLANO

AMMENDA Euro 350,00 SAN GIORGIO 1926 ATTIVITA’ MISTA (con obbligo di disputa, a porte chiuse, delle gare interne fino al 30.6.2019, con effetto immediato). Propri sostenitori al termine della gara facevano ingresso sul TDG e colpivano i calciatori della società
avversaria; l’aggressione proseguiva nello spogliatoio dell’arbitro: due dei citati sostenitori irrompevano in detto spogliatoio chiedendo al DDg di non riportare l’accaduto; uno di questi al suo rifiuto cercava di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi grazie all’intervento dei dirigenti. (dispone che la società disputi i prossimi
incontri casalinghi, fino al 30 giugno 2019, a porte chiuse, con effetto immediato)

FUORI I SECONDI, E’ LA PRIMA RIPRESA

SQUALIFICA FINO AL 1/ 7/2021 ZURBAGIU STRACHINA DENIS (SPORTING SALA CONSILINA) con comportamento gravemente sleale scorretto ed antisportivo al termine della gara si avvicinava con fare minaccioso al DDg colpendolo con una violenta testata al volto; il DDg veniva accompagnato negli spogliatoi da un dirigente della società Sporting Sala Consilina e dal custode del campo; al rientro dagli spogliatoi il DDg notava la fuoriuscita di sangue dal proprio sopracciglio sinistro e per tanto richiedeva del ghiaccio a causa del forte dolore (i fatti di cui innanzi rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 11 bis CGS, come introdotto dal CU n. 19/A del 7.12.2018).

QUANDO SI PERDE LA TESTA…

SQUALIFICA FINO AL 1/12/2020 A LICATA FRANCESCO (REAL BARRESE FUTSAL)
Con comportamento sleale, antisportivo e scorretto, al termine della gara, mentre il ddg si recava nello spogliatoio, lo minacciava verbalmente ed in seguito lo ha colpito per due volte con una testata, nonostante i giocatori di entrambe le squadre cercassero di trattenerlo. In seguito, cercava di irrompere nello spogliatoio nel ddg prendendo a calci e pugni la porta.

RESPIRARE A STENTO

SQUALIFICA FINO AL 26/12/2019 CARRANO MASIMILIANO (KOSMO) INTERSOCIALE
commetteva fallo da tergo nei confronti dell’avversario, quest’ultimo reagiva spingendolo con vigore con le braccia sul petto, a questo punto il sig. Carrano Massimiliano colpiva, lo stesso calciatore del Techmade, con una testata sulla fronte e veniva prontamente fermato dai suoi compagni; alla notifica delle espulsioni lo stesso sig. Carrano Massimiliano colpiva al collo il ddg con una manata rendendogli difficile la respirazione per alcuni secondi, veniva fermato nuovamente dai compagni e dagli avversari che lo accompagnavano fuori
dal terreno di gioco in quanto lo stesso tentava nuovamente un aggressione fisica nei confronti del direttore di gara.