Via libera definitiva dalla Conferenza unificata al regolamento edilizio unico

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Sarà costituito da un unico glossario per l’intero Paese e un elenco di titoli che saranno il corpo dei regolamenti edilizi in tutti i comuni. Le 42 definizioni allegate allo schema di regolamento rappresentano una sorta di mini vocabolario per cui termini come porticato, tettoia o veranda avranno lo stesso significato in tutta la Penisola.

Suddiviso in due parti conterrà: un capitolo dedicato ai princìpi generali e un secondo alle disposizioni regolamentali comunali. La Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 ha espresso parere positivo allo schema di decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, sul regolamento edilizio tipo che contiene al suo interno le 42 definizioni standardizzate adottate già all’inizio dell’anno.

Dal momento dell’accordo (tra regioni, governo e comuni raggiunto il 20 ottobre 2016), le regioni avranno 180 giorni di tempo per recepire il regolamento edilizio tipo e stabiliranno le scadenze a cui i comuni si dovranno attenere per uniformarsi. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, i comuni provvederanno alla pubblicazione del link nel proprio sito istituzionale.

Doppia suddivisione del regolamento. Il regolamento edilizio tipo si dividerà in due diversi parti. Nella prima rubricata «principi generali e disciplina generale in materia edilizia» è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale. Nella seconda denominata «disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia» è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre, al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale valevole su tutto il territorio statale. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l’enunciazione di azioni da praticarsi affinché l’intervento persegua l’esito atteso.

Prima parte regolamenti edilizi. Nella prima parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni delle disposizioni nazionali e regionali, basterà richiamare con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materia di seguito elencate, la quale opererà direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:

– definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi;

– definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;

– procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;

– modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;

– requisiti generali edilizi (ad esempio servitù militari, accessi stradali e siti contaminati);

– disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale , storico culturale e territoriale;

– discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti e impianti.

Seconda parte regolamenti edilizi. La seconda parte dei regolamenti edilizi, avrà per oggetto le norme comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione dei requisiti tecnici e integrativi complementari, rispetto alla normativa uniforme richiamata nella prima parte del regolamento edilizio.

da “Italia Oggi”

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