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LE POSSIBILI STRATEGIE PER IMPEDIRE CHE LA SANZIONE DIVENTI ESECUTIVA

Per affrontare la giusta strategia contro i verbali di accertamento delle violazione del Lockdown è giusto sapere che essi non sono uguali ai verbali di accertamento delle violazione del Codice della Strada. Infatti il verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada è dotato della caratteristica, ex artt. 203 e ss C.D.S. di diventare titolo esecutivo qualora , decorsi i 60 gg, non sia stato proposto ricorso al Prefetto (è prevista l’impugnazione dinanzi al Giudice di Pace entro 30 gg). Una volta diventato esecutivo , l’organo accertatore può esigere il pagamento della sanzione.

I VERBALI ELEVATI DURANTE IL LOCKDOWN (ovvero i verbali redatti a carico di chi si è spostato senza apparente giustificazione) non hanno questa caratteristica. Infatti , essi sono disciplinati dal D.L. 25 Marzo 2020 n. 19, non già dagli artt. 203 ss C.D.S., e per la strategia difensiva bisogna applicare la L.689/81:
a) In caso di violazioni del Lockdown la prima fase di accertamento è demandata alle Forze dell’Ordine o Polizia Municipale che è stata presente sul territorio;
b) La vera sanzione verrà definitivamente adottata dal Prefetto o dall’autorità che ha disposto il Lockdown.
c) E’ l’ordinanza il provvedimento sanzionatorio che avrà efficacia esecutiva e non il verbale, che costituisce solo un atto intermediario nel processo sanzionatorio.

FONDAMENTALE E’ IL CONTRADDITORIO
Ovvero la presenza del presunto contravventore prima della irrogazione della sanzione, al fine di vagliare gli esiti degli accertamenti realizzati dalla Forze dell’Ordine o della Polizia Municipale. Esso è indispensabile sia per garantire il diritto di difesa del cittadino, sia per deflazionare il contenzioso, e rappresenta l’opportunità per far valere tutti quelle ragioni che non è stato possibile dimostrare al momento in cui è stato elevato il verbale di accertamento.

STRUMENTI DI DIFESA
A) Possibilità di proporre scritti difensivi;
B) Facoltà di depositare documenti;
C) diritto di chiedere l’audizione personale.
Sono facoltà che il cittadino-trasgressore può esercitare anche cumulativamente e senza particolari formalità, purchè entro 30 gg dalla notifica o dalla contestazione immediata della violazione. Al fine di conferire rilevanza agli scritti difensivi è importante addurre fatti nuovi o comunque rilevanti. La mera contestazione del verbale potrebbe non essere presa in considerazione. Nel caso in cui invece gli scritti difensivi o la produzione di documenti, o l’audizione personale dell’interessato apportino elementi utili a sostenere l’infondatezza della contestazione il Prefetto (o il diverso organo preposto) può pronunciare ordinanza di archiviazione.

CONSIGLI PRATICI
Dunque , a voler sintetizzare, una volta ricevuto il verbale di accertamento della violazione restrittiva, è opportuno valutare se ci siano elementi che non si è avuto la possibilità di far valere nel corso dell’accertamento. In caso di esito negativo conviene pagare subito la sanzione in maniera ridotta. Nel caso in cui sia possibile documentare le ragioni dello spostamento , o fornire chiarimenti che escludano la sussistenza della violazione, vale la pena presentare un proprio scritto difensivo, o raccogliere la documentazione utile da produrre per una rivalutazione della propria posizione. Io personalmente consiglio sempre di chiedere di essere ascoltati dal Prefetto per fornire maggiori chiarimenti.

AVV. ALFONSA MATTINO

Professione – Avvocato
Foro di Nocera Inferiore
Email: studiomattino@libero.it

VERBALE DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE LOCKDOWN, COME DIFENDERSI

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