Terza Categoria, il derby infinito: respinto il reclamo dell’Atletico San Valentino

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La parola fine dovrebbe essere stata scritta con la bocciatura in appello del reclamo presentato dall’Atletico San Valentino contro la sentenza di primo grado, che aveva dato partita persa a tavolino ai valentinesi per aver lasciato il campo contro la capolista Real Sant’Egidio, adducendo pressioni ambientali particolari. Ecco la motivazione che ha ribadito la sentenza di primo grado: “La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue. La soc. ASD Atletico San Valentino Torio ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n. 42 del 14/02/2019 D. P. Salerno col quale il GST ha influitto alla società Atletico San Valentino Torio la perdita della gara con il risultato di 0-3 nonché un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di euro 100 per avere il relativo capitano non acconsentito alla ripresa dell’incontro, successivamente ad un’invasione di campo, adducendo che per i propri tesserati non v’erano le
condizioni psicologiche per continuare la gara, nonostante il ddg avesse attestato le condizioni di sicurezza per la ripresa del gioco. A motivo dell’impugnazione si deduce che il DDG avrebbe omesso “di specificare che alla richiesta verbale avanzata dal Dirigente dell’Atletico San Valentino T. e del capitano se per lui fossero realmente ripristinate le condizioni di sicurezza…” il DDG avrebbe risposto con un “no”. Deduce la reclamante, inoltre, una disparità di trattamento rispetto alla società avversaria, rea di non aver preventivamente richiesto la presenza della forza pubblica. All’odierna udienza, il difensore della società reclamante si è riportato al reclamo, evidenziando che
la gara era iniziata in un clima particolarmente avverso, attese le intemperanze del pubblico presente. Il reclamo è infondato. Va premesso che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara
stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara” contenuta nell’art. 35, comma 1.1, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport, 13.11.2017, n. 84). Fatta questa premessa, va rilevato che dal supplemento di rapporto la ricostruzione dei fatti operata dal DDG, che riveste efficacia di prova privilegiata appare del tutto conforme a quella sinteticamente adottata dal GST a fondamento del proprio provvedimento. Alla luce di ciò, le deduzioni difensive appaiono del tutto irrilevanti ed inidonee a modificare il provvedimento adottato in prime cure.”