DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Taccone Walter n.03.11.1947, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S. Avellino 1912 Srl, (Ora Calcio Avellino 1912 SRL) per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt.4 comma 1, 2 e 32 commi 2 e 7, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Contursi Ivan nato 1.07.2004, (gara del 25.11.2018) e Barbato Giuseppe nato 12.05.2000 (gara del 16.12.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfusi negli artt.4 comma 1,2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7, agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Giorgio Domenico (2 gare), della società U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 C.G.S., (oggi trasfuso negli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 CGS anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1
e 5 delle NOIF; La società U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, ed oggi trasfuso nell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art.1bis comma 5 CGS vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art.2 commi 1 e 2 CGS per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Giorgio Domenico con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Taccone Walter l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), ed il suo Presidente Sig. Taccone Walter, facevano pervenire
memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 16/TFT del 31 ottobre 2019 Pagina 108 responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Contursi Ivan e Barbato Giuseppe tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Giorgio Domenico la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Taccone Walter la sanzione di mesi quattro di inibizione; per la società U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio Avellino 1912 Srl), la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Il Tribunale rilevato che alla data 23/8/2019 in cui viene disposto il deferimento la società U.s. Avellino 1912 SRL, (ora Calcio
Avellino 1912 Srl), aveva sede in Viale Italia n.40 (Av), come da comunicazione agli Organi Federali del 25/6/2019.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA
dispone di rimettere gli atti alla Procura Federale ai fini dell’esercizio dell’eventuale azione
disciplinare. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.