Un termine insolito, ma giuridicamente rilevante, irrompe nel dibattito amministrativo di Bacoli: “straining”. La Comandante della Polizia Municipale ha presentato una denuncia che coinvolge l’amministrazione, mettendo in luce presunte condotte vessatorie e un uso improprio dei canali di comunicazione che avrebbero compromesso l’ambiente lavorativo. Lo straining è, un concetto che la giurisprudenza italiana ha progressivamente accettato per tutelare i lavoratori sottoposti a condizioni di stress patologico, anche in assenza di un vero e proprio “attacco” sistematico.
Lo straining non è un’azione continua e pervasiva finalizzata all’estromissione del dipendente, come tipicamente avviene nel mobbing. Al contrario, si configura attraverso azioni ostili, isolate o circoscritte nel tempo, ma dotate di una carica vessatoria e stressogena particolarmente intensa che degrada l’ambiente lavorativo. In altre parole, il lavoratore è sottoposto a una tensione forzata, una sorta di “stiramento” (dall’inglese strain) delle sue capacità di resistenza, che causa una condizione di disagio e logoramento psicofisico.
La differenza fondamentale risiede nell’elemento della continuità. Nel mobbing si ricerca l’intenzionalità di emarginare la vittima attraverso una serie di condotte coordinate e ripetute. Nello straining, invece, è sufficiente che l’azione – che può essere una dequalificazione improvvisa, un isolamento non sistematico, o, come nei casi recenti, l’imposizione di ritmi e modalità di comunicazione (ad esempio via messaggistica istantanea) che invadono l’ambito privato – sia oggettivamente idonea a peggiorare drasticamente la condizione lavorativa del dipendente.
Il danno da straining viene riconosciuto quando si stabilisce un chiaro nesso causale tra la condotta stressogena e il pregiudizio alla salute del lavoratore. La rilevanza giuridica di questo concetto è cruciale, poiché offre uno strumento di tutela a quei dipendenti che soffrono a causa di un ambiente tossico, anche quando non riescono a dimostrare la complessa prova della continuità e dell’intento persecutorio tipica del mobbing. Lo straining, dunque, costringe le organizzazioni a riflettere sulla necessità di garantire non solo l’assenza di persecuzioni esplicite, ma anche la presenza di un ambiente di lavoro sereno e rispettoso delle gerarchie e dei tempi di riposo, specialmente nell’era della connettività perenne. La sua crescente applicazione è un segnale che la giustizia sta riconoscendo la complessità delle nuove forme di sofferenza psicologica generate dal mondo del lavoro moderno.

