Scafati Sviluppo, interpellanza di IpS: “Il comune controlla? È Di Massa il legale rappresentante?”

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Una interpellanza del gruppo “Insieme per Scafati” sulla situazione della società comunale Scafati Sviluppo spa.
“Diverse perplessità ed aspetti da chiarire, a partire dalla figura del legale rappresentante che, a norma di legge, in ogni caso ha competenze e responsabilità. E’ il consigliere Di Massa come sembrerebbe? E poi il Comune di Scafati si è costituito tra i creditori avendo prestato centinaia di migliaia di euro alla società? La vendita delle aree sta avvenendo nel rispetto delle norme urbanistiche? E’ importante tenere alta l’attenzione su un compendio industriale nel quale sono presenti numerose attività con investimenti che vanno tutelati.”

I consiglieri comunali Russo, Ambrunzo, Carotenuto e Grimaldi interpellano il sindaco, l’assessore al ramo Raffaele Sicignano, il presidente del Consiglio Mario Santocchio e la segretaria generale Imparato, con il documento di cui si riporta integralmente il testo:

Premesso
• Che il Comune di Scafati è socio unico al 100% della Scafati Sviluppo s.p.a. costituita il 22/02/2005,
• Che Comune di Scafati nella qualità di socio erogava finanziamenti alla società come risulta anche dall’ultimo bilancio consultabile del 2015,
• Che con sentenza del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione fallimentare, del 13/04/2017 fallimento 18/2017 veniva dichiarato il fallimento della Scafati Sviluppo s.p.a. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Di Massa Alfonso, ordinando alla società ed al fallito di depositare bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie ed elenco dei creditori,
• Che nel sito di via Domenico Catalano di circa 130.000 mq, risultano insediate numerose attività industriali ed artigianali, sia in immobili preesistenti sia in immobili realizzati dalla stessa società Scafati Sviluppo s.p.a.,
• Che tali attività, che danno occupazione a centinaia di addetti, stanno vivendo in quadro di incertezza per la situazione dell’area e per le prospettive non chiare,
• Che è dovere dell’Amministrazione Comunale continuare a seguire ed accompagnare il processo di reindustrializzazione dell’area,
• Che i curatori fallimentari Avv. Bruno Meoli e dr. Giovanni Faggiano, curatori con nota del 20/04/2017 acquisita al prot. 20648 del 03/05/2017, del Comune di Scafati, comunicavano ai sensi dell’art. 92 della Legge Fallimentare, la fissazione dell’adunanza dei creditori per il 19/10/2017 per l’esame dello stato passivo, avvertendo che il progetto di stato passivo sarebbe stato depositato 15 giorni prima dell’udienza, mentre la domanda di ammissione al passivo doveva essere trasmessa entro il trentesimo giorno precedente la data dell’udienza,
• Che attualmente risultano in corso le attività di gestione patrimoniale e vendita dei beni da parte dei curatori,
• Che il Curatore fallimentare non assume mai la qualifica di legale rappresentante del soggetto fallito (persona fisica o società), né è responsabile per i debiti di quest’ultimo. Egli agisce unicamente in veste di ausiliario del Giudice per la liquidazione dell’attivo e la ripartizione del ricavato tra i creditori aventi diritto nel rispetto della par condicio creditorum. Solo in relazione a tale ruolo diventa sostituto del fallito, con i poteri e le finalità stabiliti dalla legge fallimentare, tuttavia, il fallito persona fisica conserva la propria capacità giuridica e di agire e l’amministratore/liquidatore della società fallita mantiene la rappresentanza sociale,
• Che a dimostrazione di ciò vi sono i casi in cui la legge fallimentare riconosce un ruolo attivo al fallito (o agli amministratori/liquidatori della società fallita), come la possibilità di essere sentito in fase di formazione dello stato passivo, poter proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento o contro gli atti del curatore, del comitato dei creditori, del giudice (art. 26 e 36 Legge fallimentare),
• Che quando il soggetto fallito è una società, l’art. 146 della Legge Fallimentare equipara (per quanto riguarda i poteri e gli obblighi) gli amministratori ed i liquidatori della stessa al fallito persona fisica in quanto la norma prevede: “Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito“. Dunque, anche dopo il fallimento tali soggetti continuano a rappresentare la società,
• Che l’art. 152 della legge fallimentare riguardante il concordato fallimentare ribadisce questo concetto, prevedendo che “La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale“,
• Che altre prove del fatto che il curatore non è rappresentante legale del soggetto fallito risiedono nelle disposizioni che prevedono: che possa resistere contro il fallito in caso di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18 Legge fallimentare), che possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati per bancarotta, anche contro il fallito e gli amministratori/liquidatori della società (art. 240 legge fallimentare), che possa esercitare le azioni revocatorie fallimentare e ordinaria contro gli atti compiuti dal fallito. Per quanto riguarda la legittimazione processuale, il fatto che il curatore stia in giudizio in luogo del soggetto fallito per i rapporti di diritto patrimoniale non lo rende un rappresentante legale. Infatti, la perdita della legittimazione processuale in capo al soggetto fallito è solo la conseguenza dello spossessamento del patrimonio e non si estende a rapporti di natura non patrimoniale.
• Che anche la giurisprudenza della Cassazione è orientata in tal senso. Ad esempio la sentenza n. 9605/1991 nella quale si scrive “.. chiarisce i termini della questione la qualifica del curatore come “pubblico Ufficiale” (art. 30 legge fallimentare), componente dell’Ufficio fallimentare, e come tale non rappresentante o curatore del fallito, ma munito di poteri e funzioni che in via autonoma ed originaria gli derivano dalla nomina e dalla legge, nel perseguimento delle finalità tipiche della procedura concorsuale. Il fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito non comporta affatto che sul curatore incomba l’adempimento di obblighi facenti carico originariamente all’imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all’inizio della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito, poiché il curatore, nell’espletamento della pubblica funzione, non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono né gli obblighi dal fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell’inizio della procedura concorsuale, ancorché la scadenza di adempimento avvenga in periodo temporale in cui lo stesso curatore possa qualificarsi come datore di lavoro nei confronti degli stessi dipendenti , o di alcuni di essi.
• Che anche successivamente la stessa Corte di Cassazione ha espresso lo stesso orientamento con la sentenza n. 508/2003, richiamando una precedente sentenza della stessa Corte: “il curatore del fallimento, quale organo investito di una pubblica funzione nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, svolge un’attività distinta da quella del fallito o dei creditori, ed agisce imparzialmente non in rappresentanza o in sostituzione del fallito o dei creditori, ma per far valere, di volta in volta, e sempre nell’interesse della giustizia, le ragioni dell’uno o degli altri o della massa attiva fallimentare (così già Cass. 5 aprile 1974 n. 955)”.

Per quanto sopra, chiedono di conoscere
1. Se sia stato depositato l’elenco dei creditori come disposto dalla sentenza di fallimento,
2. Chi sia il legale rappresentante attuale, distinto per quanto si è detto in premessa, dai curatori, atteso che da visura alla CC.II.AA., è individuato nel sig. Alfonso Di Massa, legale rappresentante citato nella sentenza di fallimento,
3. A quanto ammontavano i finanziamenti effettuati dal Comune di Scafati alla Scafati Sviluppo s.p.a.,
4. Se il Comune di Scafati si sia costituito tra i creditori nell’ambito della procedura fallimentare,
5. Se il Comune di Scafati abbia conoscenza dello stato passivo,
6. Se la vendita fissata con Ordinanza del 25/09/2019 riguardante la piena proprietà del suolo di mq. 18730, riportata in Catasto al foglio 14, particella 660, ottenuta dal frazionamento del 25/09/2018 protocollo n. SA0207837 in atti dal 25/09/2018 presentato il 25/09/2018 (n.207837.2/2018) sia legittima rispetto all’art. 30 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., prefigurando una lottizzazione non approvata dai competenti organi comunali.

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