Scafati, furto d’identità nel calcio giovanile, l’Oasi patteggia

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Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 1523 pfi 18-19 adottato nei confronti dei sig.ri Simone
NOVI, Olindo CIRILLO e della società ASD OASI SCAFATI CALCIO 1922 avente ad
oggetto la seguente condotta: 
SIMONE NOVI, calciatore che la società A.S.D. Oasi Scafati Calcio 1922, ha tentato di
utilizzare sotto il falso nome di Abagnale Catello in occasione della gara U.S. Poseidon
1958/Oasi Scafati Calcio 1922 del 20/05/2019, allievi B Provinciali Girone A per rispondere
della violazione dell’art. 4, comma 1, art. 2 commi 1 e 2, e art. 32 commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, e art. 45 delle NOIF, perché consapevole della fraudolenta trasposizione di persona e del furto di identità di altro giovane calciatore;
OLINDO CIRILLO, Presidente dell’A.S.D. Oasi Scafati calcio 1922 all’epoca dei fatti, in
violazione dell’art. 4, comma 1, art. 2, commi 1 e 2, e art. 32, commi 2 e 7, del Codice di
Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli art. 39, 43, commi 1 e 6 e 45 delle NOIF, per aver tentato di far giocare il calciatore sig. Novi Simone nella gara U.S. Poseidon 1958/ Oasi Scafati Calcio 1922 del 20/05/2019 allievi B Provinciali , Girone A Salerno, sotto il falso nome di Abagnale Catello, alterando a tal fine la foto digitale riportata sulla tessera Federale n. 445746 S.S. 2018-19 intestata al sig. Abagnale Catello ;
ASD OASI SCAFATI CALCIO 1922, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.
6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, i soggetti avvisati Sigg. Simone NOVI, Olindo CIRILLO;
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal Sig. Olindo CIRILLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto
della società ASD OASI SCAFATI CALCIO 1922, e dal sig. Simone NOVI;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di
squalifica per il Sig. Simone NOVI, 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il
Sig. Olindo CIRILLO e di € 400,00 di ammenda per la società ASD OASI SCAFATI
CALCIO 1922;

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