Scafatese calcio, ricorso respinto per reclamo errato!

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CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CSAT (2019/2020)
Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 16 settembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. M. Sepe; Avv. S. Selvaggi;
Avv. I. Simeone.
Reclamo SCAFATESE CALCIO 1922 in riferimento al C.U. n.1/GST del 12/09/2019 – Gara: Costa D’Amalfi /
Scafatese Calcio 1922 del 11/09/2019. Coppa Italia Dilettanti.
La società Scafatese Calcio 1922 proponeva reclamo, avverso la delibera del G.S.T., pubblicata sul C.U.
n.1/GST del 12/9/2019, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto innanzi al giudice di primo
grado non essendo il relativo ricorso preceduto dal preannuncio che doveva essere inviato entro le ore 24.00
del giorno stesso della disputa della gara. Nella fattispecie, infatti, trattandosi di fasi regionali di Coppa Italia,
organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., per la quale trovano ingresso le norme relative in materia di
impugnazioni e dei termini abbreviati. La società reclamante deduce, indipendentemente dal mancato invio
del preannuncio di reclamo entro le ore 24.00 del giorno stesso delle dispute della gara, che il GST avrebbe,
comunque, dovuto sanzionare d’ufficio la società Costa D’Amalfi con la perdita della gara per 0-3, avendo
partecipato alla stessa il calciatore Vissicchio Gerardo che doveva scontare una giornata di squalifica inflitta
nella stagione sportiva 2018/2019, mai scontata. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale esaminato il
reclamo proposto, letti gli atti del giudizio di primo grado, rileva che sul Comunicato Ufficiale n.66/A, emesso
dalla F.I.G.C. in data 8/8/2019, veniva pubblicata la delibera del Presidente Federale con la quale, all’art.2,
veniva specificato che, per i procedimenti innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, il
reclamo deve essere preannunciato, unitamente al deposito del contributo e alla eventuale richiesta di copie
di documenti, entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione. Tale adempimento formale,
propedeutico all’esame del reclamo, non è stato osservato per cui quest’ultimo deve considerarsi
inammissibile. P.Q.M.
la Corte Sportiva D’Appello Territoriale,
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e per l’effetto, conferma la delibera del G.S.T. pubblicato su C.U.
n.1/G.S.T. del 12/9/2019. Dispone incamerarsi la tassa prelevandolo dal fondo cauzionale della società Asd
Scafatese Calcio 1922, non versata.

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