Ecco quanto riportato dai documenti federali
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
La società A.s.d. Scafatese Calcio 1922, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art.4 comma 2, del C.G.S. per la condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Amendola
Claudio, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Scafatese Calcio in quanto eludendo il vincolo di giustizia presentava al Giudice di Pace di Torre Annunziata un ricorso per Decreto ingiuntivo nei confronti della società F.C.D. Rossoblù Potenza e ciò in assenza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di
consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del
deferimento ed a seguito di patteggiamento infligge per la società A.s.d. Scafatese Calcio 1922 La
sanzione di euro 400.00 di ammenda

