Il Tar Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 113 del 2019, proposto dalla societa’ Nomea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e diifeso dall’avvocato Dario Gioia, contro
il Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Francavilla, per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, a – della nota prot. N. 1527/2019 dell’11.01.2019, con la quale il Settore 4 – Attività Tributarie del Comune di Sarno ha comunicato l’avvio del
procedimento per l’esame dell’istanza di autorizzazione in sanatoria di alcuni
impianti pubblicitari e contestualmente diffidato la ricorrente alla rimozione
ad horas degli impianti non autorizzati indicati nell’istanza nota prot. n.
94/2019, entro giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente atto”;
b – della nota, senza data e senza protocollo, pervenuta in data 24.01.2019,
con la quale il Comune di Sarno ha controdedotto alle memorie prodotte dalla
ricorrente avverso la nota sub a); – dell’ordinanza prot. n. 3792/2019 del 25.01.2019, con la quale il Comune di Sarno ha “ordina(to) l’immediata rimozione degli impianti pubblicitari di cui al sottostante elenco: … onera(ndo) l’ufficio manutenzione dell’Ente alle
operazioni materiali di rimozione dei medesimi …”; d – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 3769 del 25.01.2019 del Comando di Polizia Municipale, non conosciuta e richiamata nel provvedimento sub c); e – del Regolamento dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affisioni e piano degli impianti del Comune di Sarno, approvato con delibera di C.C. n. 71 dell’11.12.2018; f – ove e per quanto occorra, della Determina n. 4 del 03.01.2019, con la quale è stata conferita la posizione organizzativa al Dott. Rega, richiamata nei provvedimenti impugnati e non conosciuta; g – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Ritenuto ad un esame proprio della fase cautelare che le dedotte censure non inducono ad un esito favorevole del ricorso in quanto – a fronte della pretesa della parte ricorrente di ottenere autorizzazione in sanatoria per gli impianti posizionati sine titulo – appare del tutto ragionevole la scelta
dell’amministrazione di procedere alla assegnazione degli spazi pubblicitari a
seguito di una procedura comparativa tra vari operatori economici.

