Truffata, perde 80 milioni di euro per un agente assicurativo. E la Cassazione le vieta di rivalersi sulla compagnia. La storia vede vittima una donna di Salerno, che nel 1994 consegnò 80 milioni di lire a un agente assicurativo perché li versasse su un fondo d’investimento. Quei soldi sono poi spariti. Ma oltre al danno la beffa, perchè la donna aveva fatto ricorso per rivalersi non solo sull’agente, condannato nei vari gradi di giudizio, ma anche sulla compagnia di assicurazione, una delle principali società italiane.
Ma prima in Appello e poi in Cassazione, la donna ha visto il suo ricorso respinto. Già nel mese di febbraio, pronunciandosi su un altro caso che riguardava lo stesso professionista “infedele” per la somma di 89 milioni di lire, la Corte si era espressa sposando la tesi della non responsabilità dell’impresa assicuratrice per l’operato del suo subagente. Adesso la dichiarata irreperibilità in sede di appello dell’imputato – l’agente al quale erano stati affidati i soldi – ha costituito un ulteriore elemento che sgrava la compagnia da ogni obbligo di risarcimento. Era il 18 giugno del 1994 quando la donna consegnò nelle mani di M.R. gli 80 milioni, come premio unico per l’accensione di una polizza assicurativa.
Solo tempo dopo scoprì che il denaro non era stato mai versato, così come la polizza, mai contratta. I soldi erano rimasti nelle disponibilità del subagente, un salernitano che da molti anni lavorava nel settore. Una persona insospettabile, fino ad allora. La vicenda finì in tribunale: a marzo del 2011 il Tribunale accolse domanda di risarcimento solo verso M.R. La vittima, facendo ricorso in appello, chiese di poter chiedere risarcimento anche alla compagnia assicurativa. Ma il secondo grado di giudizio non andò in porto, perchè le notifiche indirizzate a M.R. all’indirizzo della sua ultima residenza, erano tornate indietro per irreperibilità del destinatario. Dopo circa tre anni di tentativi, i giudici chiusero la pratica nei confronti della società assicurativa, spiegando che «la mancata effettiva ottemperanza all’ordine di rinnovazione della citazione nei confronti di un litisconsorte necessario non può che determinare l’inammissibilità dell’appello, non potendosi concedere un ulteriore termine per la rinnovazione della citazione ». Alla donna truffata non restò che la Cassazione, che però ha rigettato il ricorso, condannando la donna – ulteriore beffa – a liquidare alla compagnia di assicurazione sulla quale voleva rivalersi, le spese del giudizio di legittimità.

