Ristrutturazione del debito, possibile il pagamento rateale dell’Iva

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Nell’ambito del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, possibile il pagamento «parziale» o rateale anche dell’Iva. E nel caso di pagamento parziale del credito tributario, la quota residua deve essere considerata in apposita classe ai fini del voto. Queste le novità introdotte nell’art. 182-ter, del rd 267/1942 (legge fallimentare), nell’ambito della disciplina della transazione fiscale, dopo le modifiche inserite nella bozza di disegno di legge di bilancio 2017. Il tema del pagamento parziale (falcidia) del credito Iva è stato oggetto per molto tempo, di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale e, mentre la posizione della dottrina si è sempre dimostrata possibilista, la giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, ha manifestato una quasi costante chiusura al pagamento parziale del credito. Recentemente, però, la Corte di giustizia (causa C-546/14 del 2016) ha confermato la compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana sul concordato preventivo che ammette il pagamento, anche parziale, del detto credito. Infatti, con la detta sentenza, la Corte ha ritenuto che le norme europee, in ambito Iva, non siano incompatibili con una normativa nazionale che preveda la possibilità, per un imprenditore in stato di insolvenza, di presentare una domanda di concordato preventivo, con pagamento parziale del credito, sempre che un esperto indipendente attesti che, tale debito, non possa godere di una sistemazione migliore, nell’ambito di una procedura di fallimento. Probabilmente su tale assunto, è stata introdotta una modifica al citato art. 182-ter, la quale prevede la possibilità di proporre, nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi. Come indicato nelle relazioni di accompagnamento, tale possibilità resta subordinata alla condizione che il «piano di pagamento» preveda una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in presenza di una liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, anche in relazione alle cause, cosiddette di «prelazione». La novellata disposizione, in aggiunta, stabilisce che, in caso di pagamento parziale del credito tributario (o contributivo), la quota del detto credito, che viene degradata a chirografaria, deve essere inserita in una specifica classe, ai fini del voto. Il detto voto, necessariamente, come d’altra parte l’adesione alla proposta di transazione, cui fanno riferimento le disposizioni del citato art. 182-ter della legge fallimentare, è di esclusiva competenza dell’agenzia fiscale competente, a prescindere dal fatto che i crediti siano stati o meno affidati all’agente della riscossione.