Prelievi su conti correnti, nuovo limite numerico

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Nuovo limite numerico per le presunzioni sui prelievi: la possibilità che il prelievo divenga ricavo sussisterà in un superamento di limiti giornalieri e mensili fissati, rispettivamente, a mille e 5 mila euro. Nuova semplificazione per il quadro RW nel quale, ai fini del monitoraggio, non dovranno essere indicati gli immobili se la situazione non è mutata rispetto al periodo di imposta precedente fermo restando la debenza dell’Ivie. Esplicitazione del fatto che le spese di viaggio e trasporto anticipate dal committente a favore del professionista non costituiscono compensi in natura. Sono questi alcuni degli elementi che emergono dalla formulazione dell’articolo 7 quater del decreto legge n. 193 del 2016 introdotto mediante un apposito emendamento riguardante i provvedimenti di semplificazione. La prima modifica riguarda l’eliminazione, dall’art. 32, comma 1, n. 2) del dpr 600/73 del principio in base al quale i prelievi dei professionisti potessero costituire compensi. Vi è da dire che il problema era già stato superato in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 e ora quanto affermato nella pronuncia viene recepito in norma. Posto che il principio di potenziale trasformazione dei prelievi non giustificati in componenti positivi di reddito continua a sussistere in materia di reddito di impresa, il legislatore interviene affermando come la norma in questione potrà operare al ricorrere di un requisito «numerico». Ovvero, la trasformazione da prelievi a ricavi potrà verificarsi se viene superato il limite giornaliero di mille euro e, comunque, quello di 5 mila euro mensili. Evidenziato il principio, in base alla formulazione letterale della norma, si dovrebbe arrivare concludere come gli importi sopra evidenziati rappresentino una sorta di «franchigia» entro la quale il problema non dovrebbe sussistere. Una volta superate le predette soglie la norma potrebbe essere azionata ma, si ritiene, soltanto per l’eccedenza rispetto alle stesse. Ciò posto va comunque osservato come l’innesco della presunzione si ha nel momento in cui non vi siano giustificazioni in tema di indicazioni del beneficiario ovvero assenza del passaggio del prelievo nell’ambito delle scritture contabili. Per certi versi la norma sembra finalizzata a «semplificare» la possibile difesa soprattutto con riferimento alla posizione delle imprese di piccole e medie dimensioni e, più in generale, potrebbe comunque rappresentare un elemento di riferimento anche nell’ambito di accertamenti di diversa natura. Si pensi, ad esempio, all’accertamento basato sul redditometro di cui all’art. 38 del dpr 600/73 nell’ambito del quale un elemento rilevante è proprio quello delle spese effettuate rispetto al reddito disponibile. Da valutare poi come la novità contenuta nel decreto possa incidere su situazioni che si sono verificati in data antecedente al periodo di imposta 2016 e se cioè la stessa possa rappresentare un elemento di «ausilio» ai fini dell’accertamento.

Il comma 23 dell’articolo 7-quater del decreto contiene una semplificazione in tema di compilazione del quadro RW in relazione alla situazione degli immobili detenuti all’estero. In particolare, viene affermato come, laddove non sia mutata la situazione esistente nel precedente periodo di imposta e ferma restando la debenza dell’Ivie, gli immobili in questione non dovranno più essere indicati nel suddetto quadro della dichiarazione. Anche in questo caso, la semplificazione possa operare sin dalle prossime dichiarazioni e dunque dal modello Unico 2017. In tema di monitoraggio fiscale si ricorda che le modifiche contenute nel dl sulla voluntary disclosure 2, abbiano disciplinato una sanatoria gratuita per la mancata presentazione del quadro RW relativamente ai periodi di imposta 2014 e 2015 da parte di coloro che hanno avuto accesso alla voluntary disclosure 1. Un intervento riguarda la disciplina del reddito di lavoro autonomo all’interno della quale, con una modifica all’art. 54, comma 5, del Tuir, si afferma che analogamente a quanto previsto in tema di spese per vitto ed alloggio anticipate dal committente, le spese di viaggio e trasporto non costituiscono compensi in natura per il professionista. Detto questo, va segnalato come la disposizione introdotta si applica, stando al testo del decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017. Naturalmente, il rinvio ad una data di entrata in vigore della norma farebbe pensare che, sino al periodo di imposta precedente, il trattamento delle spese in questione doveva essere invece ricondotto a quello della rilevanza fiscale come compenso in natura, il che, ovviamente, lascia estremamente perplessi. Si parla, infatti, di spese anticipate dal committente per finalità che attengono al trasferimento del professionista di fatto nell’interesse del committente stesso.

da “Italia Oggi”