Per i lavoratori stagionali stranieri un permesso pluriennale

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Più facile il lavoro stagionale degli stranieri. Per ricevere il permesso pluriennale, infatti, sarà sufficiente avere avuto un soggiorno in Italia, per lavoro stagionale, una volta nei cinque anni precedenti, mentre oggi occorre averlo avuto almeno due anni consecutivi. A prevederlo, tra l’altro, è il dlgs n. 203/2016, pubblicato sulla G.U. n. 262/2016 e in vigore dal 24 novembre, che nel dare attuazione alla direttiva n. 2014/36/Ue modifica il dlgs n. 286/1998 (T.u. immigrati). Permesso pluriennale. La prima novità riguarda il reingresso degli stranieri che hanno già lavorato in Italia in qualità di stagionali, disciplinato dal comma 3-ter, dell’art. 5, del T.u. immigrati, interamente riscritto. Oggi è previsto che, qualora lo straniero dimostri di essere venuto in Italia per almeno due anni consecutivi per lavoro stagionale, può ottenere il rilascio di un permesso pluriennale, per lavoro stagionale, di durata massima di tre anni. La nuova norma, in vigore dal 24 novembre, pone quale condizione per il rilascio del permesso pluriennale non più il soggiorno per due anni consecutivi, ma il soggiorno di almeno una volta nei cinque anni precedenti (come richiedeva la direttiva Ue). Lavoro stagionale. Anche questa disciplina dettata dall’art. 24 del T.u. immigrati è praticamente riscritta, con la principale novità di estendere al lavoro stagionale quasi per intero le regole sull’ingresso e sul soggiorno valide, in generale, per il lavoro subordinato (art. 22 T.u. immigrati), con l’eccezione espressa delle norme in materia di esclusione della revoca del permesso di soggiorno a causa della perdita del posto di lavoro (comma 11 dell’art. 22) e di trasformazione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro (comma 11-bis dell’art. 22). In base alla nuova disciplina, una volta fatta domanda, lo sportello unico rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, al posto dell’autorizzazione oggi prevista, entro il termine massimo di 20 giorni, con durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, e con ulteriore novità che il permesso può anche essere pluriennale. Tra le altre novità, la nuova disciplina dettaglia gli obblighi del datore di lavoro riguardo all’alloggio dei lavoratori stagionali. Oggi si applica la regola valida per tutti i lavoratori stranieri, per cui il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore. In base alla nuova disciplina, in vigore dal 24 novembre, il datore di lavoro deve esibire, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provare l’effettiva disponibilità dell’alloggio il cui canone di locazione: non può essere eccessivamente oneroso; non deve essere superiore a un terzo della retribuzione; non può essere automaticamente decurtato dalla retribuzione. Per quanto riguarda il silenzio-assenso, ancora, resta operativa la regola per cui, in mancanza di risposta entro i 20 giorni da parte dello sportello unico, la richiesta s’intende accolta, qualora il lavoratore sia stato autorizzato e regolarmente assunto dallo stesso datore di lavoro almeno una volta nei cinque anni precedenti. Oggi, invece, il silenzio-assenso opera se l’assunzione è stata fatta l’anno precedente. Infine è resa più agevole la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale. Oggi, il diritto alla conversione spetta a chi ha svolto nell’anno precedente lavoro stagionale. Dal 24 novembre, il diritto alla conversione scatterà dopo un periodo di lavoro stagionale di almeno tre mesi.

da “Italia Oggi”

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