Abusa del diritto al congedo parentale chiunque non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino e questo giustifica il licenziamento disciplinare. La sezione lavoro della Cassazione ha così confermato la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila nei confronti di un dipendente di una ditta di trasporti. Questi, in permesso parentale per i “bisogni affettivi e relazionali del figlio”, non aveva “svolto alcuna attività” in favore del bimbo, come aveva appurato, attraverso appostamenti e foto, un’agenzia investigativa su mandato del datore di lavoro. Per legge il lavoratore-genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro fino ai primi otto anni di vita del bambino, percependo solo fino al terzo un’indennità pari al 30% dello stipendio. Ma il permesso, spiega la Cassazione, è legato “all’interesse del tutelato”, il bambino, appunto. Per questo la condotta del lavoratore poi licenziato sottolineano i giudici è “contraria alla buona fede” e lesiva della buona fede del datore di lavoro, “privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente”, oltre che dell’ente previdenziale che eroga la prestazione assistenziale.

