Pagani. Il pizzo natalizio e il “terrore della Lamia”

Nella sentenza di condanna per tentata estorsione con metodo mafioso nei confronti di Pepe e Desiderio, i giudici sottolineano che solo evocare il nome del quartiere era ragione sufficiente per incutere timore

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«Il riferimento all’esistenza di tale zona a vocazione delinquenziale era assolutamente idonea ad evocare la presenza di un’entità criminale in nome della quale gli imputati dichiaravano di agire». Sono pubbliche le motivazioni della sentenza con la quale sono stati condannati nel maggio scorso Alfonso Pepe e Francesco Desiderio. I due giovani paganesi (4 anni il primo e 2 anni e 9 mesi il secondo) erano stati processati per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Alla fine del 2011, il periodo temporale attenzionato dall’Antimafia, i due furono indagati per aver chiesto un «regalo di Natale» a diversi commercianti. Quei soldi servivano per aiutare «gli amici detenuti di giù alla Lamia». A distanza di mesi, le motivazioni del collegio di Nocera Inferiore, a firma del presidente Domenico Diograzia, sono utili a comprendere le modalità di un contesto criminale nel quale i due avrebbero agito. Ben noto, del resto, anche ai commercianti che rifiutarono di pagare quel «pizzo natalizio».

Il riferimento che i giudici fanno nella sentenza è proprio alla “Lamia”, arteria del centro storico e luogo di nascita di quelli che da anni sono ritenuti essere i capi e i referenti del clan di camorra Fezza – D’Auria Petrosino. Il ragionamento dei magistrati è chiaro: bastava far riferimento a quella strada per incutere timore nelle persone (due gli esercenti che finirono nel mirino di Pepe e Desiderio). La loro collaborazione con le forze dell’ordine ispirò persino il nome che la Dda diede all’indagine: «Operazione Coraggio». «Tale riferimento – scrivono i giudici riferendosi proprio alla zona della Lamia – risultava, nell’ottica offensiva, certamente idoneo a suscitare quel turbamento nella persona offesa. Non è dubbio che proprio perché la minaccia era larvata, l’attenzione della vittima era stata portata su “un gruppo” (non importa se esistente o tale) di soggetti non citati (i ragazzi della Lamia), con un riferimento che certamente si caratterizzava per un ulteriore disvalore: i commercianti furono intimiditi non solo dalla richiesta di denaro e dalla presenza minacciosa dei due interlocutori, ma anche dal riferimento indeterminato a soggetti in astratto capaci di azioni repressive o punitive per il caso di rifiuto della richiesta». Pepe e Desiderio in aula dissero di aver commesso una bravata, che tuttavia non gli evitò la condanna.