Paganese: il dettaglio delle motivazioni del Tar

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Ricorso accolto. La Paganese resta in Lega Pro. Le indiscrezioni che avevano preso a trapelare dal tardo pomeriggio di ieri sembravano soffocare sul nascere anche la più timida speranza ed invece il Tar del Lazio ha dato ragione alla società azzurrostellata. Il Collegio ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Vincenza Gentilcore ed Italo Rocco ed ha disposto la “sospensione del gravato provvedimento di mancata ammissione al Campionato di Lega Pro 2016/2017; l’ammissione con riserva della ricorrente al Campionato di Lega Pro 2016/2017, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 dicembre 2016”.

Ammissione con riserva in Lega Pro, dunque, disposta in considerazione della proposizione del ricorso – lo scorso mese di luglio – contro il diniego di transazione fiscale. Centrali, nell’ambito delle motivazioni del Collegio, proprio le argomentazioni relative al giudizio incardinato dalla società azzurrostellata innanzi alla competente Commissione Tributaria. Punto di partenza delle argomentazioni del Collegio, il richiamo del Sistema Licenze Nazionali 2016/2017 che prescrive, ai fini dell’ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, il possesso del requisito della regolarità fiscale, da provarsi mediante il deposito, entro il 30 giugno 2016, di dichiarazione attestante il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA per le annualità ivi indicate.

Nel caso specifico della Paganese, decisiva la circostanza relativa al deposito della “documentazione comprovante la proposizione del ricorso (depositato in data 11 luglio 2016) avverso il diniego alla transazione fiscale alla competente commissione tributaria”: documentazione prodotta entro il termine perentorio del 15 luglio 2016, attestante la pendenza di una lite incardinata dinanzi al giudice tributario.

Una lite non temeraria, secondo il Collegio, tanto da integrare il requisito richiesto “dal Sistema Licenze Nazionali 2016/2017 ai fini dell’ammissione al campionato, ossia l’eventuale pendenza di una lite – non temeraria, appunto – innanzi al competente organo”, in caso eventuali contestazioni. È stata, in sostanza, una decisione di carattere interpretativo. “Non appare… che sia propugnabile un’interpretazione restrittiva della norma – ha spiegato il Collegio – tale da escludere dal suo ambito applicativo le liti avverso il diniego di transazioni fiscali… la lite de qua non può considerarsi temeraria avuto riguardo alla stessa concessione dell’invocata misura cautelare con provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria di Salerno del 14 luglio 2016”.

Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ha deciso di accogliere la misura cautelare richiesta con conseguente ammissione provvisoria della ricorrente società calcistica al campionato di Lega Pro 2016/2017.

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