Le offese rivolte a un insegnante all’interno delle chat di classe dei genitori configurano il reato di diffamazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39414/2025, pubblicata il 5 dicembre, fissando un principio destinato ad avere un forte impatto sui rapporti scuola-famiglia e sull’uso dei gruppi WhatsApp scolastici.
La quinta sezione penale ha chiarito che è sufficiente l’invio del messaggio offensivo nel gruppo per integrare il reato, senza che sia necessario dimostrare che altri membri abbiano effettivamente letto il contenuto. Una presa di posizione netta che chiude una delle principali linee difensive nei procedimenti per diffamazione digitale e rafforza la tutela della reputazione degli insegnanti.
Secondo la Suprema Corte, i gruppi WhatsApp dei genitori hanno una funzione ben precisa: lo scambio di informazioni legate alla vita scolastica. Proprio questa finalità consente di presumere che i messaggi inviati vengano normalmente letti dai partecipanti, configurando una comunicazione diretta a più persone. L’ipotesi che il contenuto offensivo non sia stato visualizzato da nessuno è stata definita un’eventualità eccezionale e meramente astratta, non idonea a escludere la rilevanza penale della condotta.
La Cassazione ha inoltre escluso che l’onere della prova gravi sulla persona offesa. Il docente non deve dimostrare, attraverso conferme di lettura o testimonianze, che il messaggio sia stato effettivamente letto da altri genitori. Ai fini della diffamazione è sufficiente che l’offesa sia comunicata a più persone, individuabili almeno in due soggetti diversi dalla vittima. Anche la dimensione del gruppo è irrilevante: non esiste una “ristretta cerchia” tale da escludere automaticamente il reato.
La sentenza prende le mosse da un caso particolarmente delicato. Un genitore, già condannato per stalking, aveva utilizzato la chat di classe per rivolgere accuse a un’insegnante e a suo marito, avvocato della controparte in una causa di affidamento. Nei messaggi si parlava di presunti conflitti di interesse e di inadeguatezza educativa, con l’evidente intento di minare la credibilità professionale della docente. Per la Corte non si trattava di legittimo diritto di critica, ma di un attacco diretto alla moralità e alla correttezza deontologica.
Le conseguenze sono state concrete e rilevanti. L’insegnante ha dovuto cambiare sede di servizio e il coniuge ha rinunciato al mandato legale. Nonostante l’intervenuta prescrizione del reato, la Cassazione ha confermato la condanna agli effetti civili, ribadendo l’obbligo di risarcimento del danno. Questo comprende sia la sofferenza morale soggettiva sia il pregiudizio alla reputazione professionale e sociale.
Il pronunciamento ribadisce una distinzione fondamentale. Il diritto di critica è garantito, ma deve restare nei limiti della continenza, della pertinenza e della verità dei fatti. Quando la comunicazione si sposta dalle valutazioni sull’operato didattico alle qualità personali del docente, utilizza toni offensivi o diffonde accuse non dimostrate, si entra nell’ambito della diffamazione.
La Cassazione ricorda infine che esistono canali appropriati per affrontare eventuali criticità scolastiche: colloqui individuali, consigli di classe e dialogo con la dirigenza. Le chat dei genitori, se usate in modo improprio, possono trasformarsi da strumenti di confronto in veicoli di responsabilità penale, con conseguenze giuridiche ed economiche tutt’altro che marginali.

