La Corte Sportiva di Appello Nazionale ha parzialmente accolto il reclamo proposto dalla Nocerina avverso le sanzioni inflitte dal giudice Sportivo dopo la gara interna contro il Troina.
RICORSO DELL’A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E 1 GARA A PORTE CHIUSE CON SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/TROINA DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)
La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (Salerno) riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00.
Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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