Nocera Inferiore, uomini e caporali, visto che si parla di De Curtis…

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La sempre presente e precisa Lanzetta, il finalmente di nuovo presente D’Acunzi e il corteggiatissimo e alla seconda apparizione Lupi ieri, dopo l’appello per il numero legale, hanno abbandonato l’aula e successivamente non hanno partecipato alla votazione per il primo punto all’ordine del giorno, “Via De Curtis — Acquisizione sanante terreni intestati a privati ex art. 42 bis DPR 327/2001”, relazione dell’assessore Prisco. Non sappiamo se il comportamento dei tre consiglieri d’opposizione abbia avuto motivazione uguale o meno. Di certo la vicenda, vecchissima, originata nel 1993, ha risvolti particolari, che lasciamo a lettura e interpretazione. Con la votazione di ieri la certezza è che il debito conseguente è portato in bilancio 2020, pur avendo avuto il Comune la possibilità di muoversi, a livello di bilancio, ben prima, in considerazione della data della sentenza, settembre 2018. In generale la ricostruzione evidenzia come in passato funzionavano determinate cose.

Con la delibera, votata da tutti i consiglieri di maggioranza presenti, si acquisisce  al patrimonio indisponibile l’area censita al Catasto Terreni del Comune di Nocera Inferiore al Fg.9 mappale 404, 405 e 407 della superficie di 1.200,00 mq. , con destinazione urbanistica “Strada Urbana ed Extraurbana”, attualmente di proprietà del Sig. A.F., occupata dal 23.08.1993 per la costruzione della strada, corrispondendo al proprietario un indennizzo così determinato: € 52.440,00 per il valore venale del bene; € 69.199,25 per il periodo di occupazione senza titolo dal 23.08.1993 ad oggi; € 5.244,00 per il pregiudizio non patrimoniale; € 1 1.085,32 a detrarre dalle suddette somma quale somma già corrisposta comprensiva degli interessi legali. Nella delibera si rimarca la lunga vicenda nel modo seguente: Via De Curtis è di uso pubblico da lunghissimo tempo, a partire dalla esecuzione dei lavori di costruzione della strada nell’ambito della urbanizzazione del l’area di Cicalesi di cui al Progetto Generale di Urbanizzazione Primaria approvato con delibera di G.M. n. 1730 del 29.09.1987, così come previsto nel Piano di Recupero. Con la richiamata delibera di G.M. veniva approvato un progetto stralcio e acquisita al patrimonio demaniale del Comune la zona di proprietà della Società Citta Nuova S.r.l. per una superficie di mq 3868,34; altresì con la stessa veniva delegato il Sig. Alfonso Palladino quale amministratore unico della Società Citta Nuova S.r.l., conferendo al medesimo tutti i poteri necessari e consentiti dalla legge, ad ottenere l’acquisizione delle altre aree previste nel piano particellare di esproprio a favore del patrimonio demaniale comunale, sia in via bonaria, sia con una normale procedura di esproprio, pagando le indennità previste ed anticipando le spese accessorie; con scrittura privata del 09.10.1989 tra il Commissario Straordinario del Comune e il il Sig. Alfonso Palladino, intervenuto in proprio, per conto dei figli Vincenzo e Gianfranco Palladino e nella duplice qualità di amministratore unico della Società Città Nuova S.r.l. e della Società Risanamento Nocerino S.r.l., vengono affidati i lavori previsti nei progetti stralcio di cui al progetto generale di urbanizzazione dell’area Cicalesi. Considerato che è stata emessa Sentenza n. 01205/2018 Reg. Prov. Coll. Del 1 1.07.2018, pubblicata in data 09.08.2018, dal T.A.R. Sez. Salerno, nel ricorso Reg. Ric. 190/2013 proposto da A.F. contro il Comune di Nocera Inferiore, per il diritto del ricorrente ad essere integrato, previa riduzione in pristino di opere eventualmente realizzate, nel possesso di due piccoli appezzamenti di terreno contigui siti nel Comune; il ricorrente, a sostegno della proposta domanda, come riportato nella stessa Sentenza, produceva documentazione attestante l’approvazione del progetto di urbanizzazione primaria di via Cicalesi e il progetto stralcio che prevedeva l’esproprio delle particelle indicate (in particolare della n. 404 per mq 256, della 405 per mq 720 e della 407 de per mq 224 del foglio 9) disposta con delibera di G.M. n 1730 del 29.09.10987; asserendo che in data 12.05.1989 il Comune procedeva anche al frazionamento delle particelle e che di fatto, tuttavia, non veniva corrisposta al ricorrente alcuna indennità, né trovava conclusione la procedura espropriativa; la Sentenza ha condannato il Comune di Nocera Inferiore a rimuovere la condizione di illiceità del possesso dei suoli nel termine di 150 giorni dalla pubblicazione, attraverso, in alternativa: la restituzione dei suoli occupati, trasformati e non ancora restituiti, previa riduzione in pristino dei medesimi e corresponsione, in favore di parte ricorrente, di una indennità pari al 5% annuo del valore venale dei suoli occupati, ai sensi del disposto di cui al 42 bis del T.U. espropriazioni, nonché la restituzione dei suoli occupati, sebbene eventualmente non utilizzati e quindi non trasformati e non ancora restituiti sinora; l’adozione di un negozio giuridico consensuale volto da acquisire le aree occupate e trasformate, rimesso alla libera volontà delle parti; la valutazione del ricorrere delle condizioni per l’adozione del provvedimento ex art. 42 bis del TUE, con le conseguenziali statuizioni in termini di corresponsione dell’indennizzo corrispondente al valore venale dei suoli e delle latre poste attive come ivi previste, e le connesse statuizioni accessorie, come pure previste nella indicata disposizione. Valutato che l’atto di acquisizione sanante, per i profili di discrezionalità che lo caratterizzano esorbita dalla competenza dell’ufficio per le espropriazioni, limitata agli atti meramente esecutivi della procedura ablatoria rituale per rientrare nelle attribuzioni del Consiglio in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, di cui all’art. 42 D.lgs. n. 267 del 2000 (T.A.R. Toscana, sez. l, 12 maggio 2009, n. 817);l’art. 42 bis del D.P.R. 327/01 prevede che: “Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni art.0 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del inque per cento annuo su valore determinato ai sensi del presente comma. L’autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale”. Ritenuto di ottemperare alla Sentenza T.A.R. Salerno richiamata e di disporre l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente della proprietà del terreno di cui alle particelle n. 404 per mq 250, n. 405 per mq 719, n. 924 per mq 231 del foglio n.9, utilizzate per la urbanizzazione dell’area Cicalesi, in ragione della valutazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 citato, l’assoluta necessità di confermare l’attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione dell’area di che trattasi sebbene occupata in assenza di un valido titolo, in relazione alla natura dell’opera pubblica già realizzata, strada di accesso alla scuola secondaria statale, dell’utilità collettiva che soddisfa l’opera e dell’interesse pubblico a mantenere la destinazione attuale dei terreni di che trattasi, oltre all’ampliamento della stessa con il collegamento con via Napoli così come previsto nel vigente PUC. Evidenziato che l’adozione di provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art.42-bis del DPR n. 327/2001 rappresenta l’unica soluzione percorribile al fine della tutela dell’attuale prevalente interesse pubblico sopra descritto, valutato comparativamente con i contrapposti interessi privati; considerato per quanto sopra, di procedere ai sensi dell’art. 42-bis del DPR n. 327/2010 e ss.mm.ii., all’acquisizione dell’area sopra indicata, interessata dalla realizzazione della strada. Richiamata la perizia di stima di cui all’art 42 bis, e relative indennità di cui al suddetto articolo, redatta dal dirigente del Settore LL.PP. ing Gerardo Califano e trasmessa al Dirigente del Settore AA.GG. con nota prot. N. 1 120 del 08.01.2020, nella quale è stimato il valore di mercato attuale del bene nella misura di € 43,70 al mq. Richiamata la nota pec del Settore AA.GG. del 08.012020 di trasmissione all’Avv. D’Andrea delle suddetta relazione di stima per consentire una definizione bonaria con un’adesione entro e non oltre il 13.01.2020 ore 13.00. Tenuto conto che è necessario provvedere all’acquisizione del bene in questione tramite emissione del Decreto ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e alla relativa registrazione, trascrizione e volturazione catastale. Considerato che l’acquisizione in argomento interessa il bene immobile censito in mappa del Comune di Nocera Inferiore foglio 9 mappale 404, 405 e 407 della superficie complessiva di mq. 1200,00 con destinazione urbanistica “Strade Urbane ed Extraurbane”;l’importo complessivo calcolato in applicazione dei criteri di cui all’articolo 42 bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. in base alla destinazione urbanistica del terreno ed al valore indicato nella citata perizia di stima dell’ing Gerardo Califano, è determinato alla data del 07 gennaio 2020 come riportato in precedenza, con un esborso complessivo di  115.797,93 euro.

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