Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da
COVID- 19 nella città di Nocera Inferiore aventi per destinatari le attività commerciali e
artigianali, sportive e di spettacolo e similari.
IL SINDACO
Quale Autorità Sanitaria Locale
Premesso che
– in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
– in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente
nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
– con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure
urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
– il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando
condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare
misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio
della popolazione;
– il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le
prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
l’evolversi della diffusione dell’epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di
sanità pubblica anche nella Regione Campania dove sono stati accertati alcuni casi positivi.
Considerato che
– il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria
della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito un tavolo
di monitoraggio dell’emergenza in atto al fine di esserne costantemente informato e poter
adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;
– con Comunicato n.1 del 23.02.2020 del Comitato dei Sindaci del Distretto Sanitario 60 sono
state fornite indicazioni ai cittadini di rientro da zone in cui sono stati accertati casi di
Coronavirus (COVID-2019) e che abbiano o ritengono di aver avuto “Contatto stretto” con
il virus laddove per “Contatto stretto”
– con ordinanza sindacale n. 8 del 24/02/2020 è stata disposta la sospensione dei servizi
educativi dell’infanzia e di tutte le scuole di ogni rodine e grado presenti sul territorio
comunale fino al 29/2/2020 al fine di avviare una capillare attività di igienizzazione
straordinaria di tutti gli ambienti scolastici;
– che con la stessa ordinanza venivano fornite specifiche indicazioni ai Responsabili di uffici
pubblici dove ordinariamente è previsto l’afflusso di pubblico, al Tribunale di Nocera
Inferiore ed a tutti i luoghi di aggregazione socio educativa, pubblici esercizi ed esercizi
commerciali;
– è opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e
razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non
solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di
natura psicologica e sociale che si riverberano sulla collettività rappresentata dal Sindaco
– si tratta di un virus nuovo, ancora poco conosciuto per il quale non sono standardizzate tutte
le procedure di profilassi, tra cui, in particolare, il relativo vaccino;
– a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID–
19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una
tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il
rischio sfoci in un concreto pericolo.
Ritenuto pertanto
– necessario adottare ulteriori misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione
del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche
di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso
e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela
soprattutto alle categorie a rischio.
Tenuto conto
– della necessità di adottare misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle
circostanze del caso concreto. Delle Ordinanze e delle Direttive nazionali e regionali,
sanitarie e di protezione civile ad oggi emesse;
Effettuato
– il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una
esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla
luce delle risultanze del tavolo di monitoraggio di cui in premessa.
Richiamata la propria ordinanza sindacale 8 del 24.2.2020 ex art. 50 TUEL e quanto in essa già
disposto;
Visto l’art. 50 T.U.E.L.
ORDINA
1. ai titolari e gestori dei pubblici esercizi commerciali di somministrazione;
degli esercizi di media e grande distribuzione;
di attività commerciali in sede fissa; uffici pubblici e privati se aperti al
pubblico;
di impianti sportivi al coperto e palestre;
di attività artigianali, alimentari e non;
di luoghi di spettacolo ed intrattenimento;
dei luoghi ed edifici di culto;
per i luoghi aperti al pubblico, e comunque di ogni altro luogo non aperto
al pubblico, che siano adibiti ad assembramenti di persone;
QUALORA NON VI ABBIANO ANCORA PROVVEDUTO:
di effettuare, entro CINQUE giorni dalla presente ordinanza, interventi di pulizia
straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di
cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall’Istituto Superiore della Sanità nel
febbraio 2020 e allegato alla presente ordinanza;
esporre all’esterno del locale in modo visibile all’utenza e agli organi
preposti al controllo idonea attestazione dell’avvenuto intervento di
disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;
assicurare, all’esito dell’avvenuta attività straordinaria di disinfezione,
un’attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali,
garantendo una frequente aerazione dei locali;
posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le
mani;
esporre in modo visibile il citato decalogo dell’Istituto Superiore della
Sanità.
DISPONE
i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione
pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all’art.
7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.
RACCOMANDA
1. a tutti gli abitanti il rispetto delle buone prassi declinate dal Ministero della Salute nel citato
decalogo;
2. a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano transitato nelle aree oggetto di provvedimenti
restrittivi da parte delle autorità sanitarie di comunicare tale circostanza agli organi competenti
secondo quanto stabilito nel Comunicato n.1 del 23.02.2020 del Comitato dei Sindaci del Distretto
Sanitario 60;
3. ai datori di lavoro di favorire, ove necessario, modalità flessibili di svolgimento della prestazione
lavorativa (cd. lavoro agile), nonché di evitare il sovraffollamento degli uffici aperti al pubblico dei
locali frequentati da personale esterno anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di
assicurare la frequente aerazione degli stessi.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo
Pretorio del Comune di Nocera Inferiore e sul sito web istituzionale.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute
nella presente ordinanza.
La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:
• Prefetto;
• Presidente della Regione Campania;
noché:
– Asl Salerno – Dipartimento di Prevenzione aziendale e di Distretto
Ufficio Autorizzazione e Vigilanza Sanitaria Settore Territorio e Ambiente Comune di Nocera
Inferiore
– Associazioni di Categoria
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR
Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
Il Sindaco
Avv. Manlio Torquato
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