Juve Stabia, nessun rischio grazie agli articoli 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva

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La vicenda che coinvolge la Juve Stabia ha creato comprensibile attenzione, poiché l’amministrazione giudiziaria è una misura sempre delicata. Tuttavia, osservando il caso attraverso la lente del Codice di Giustizia Sportiva, il quadro è chiaro: dal punto di vista sportivo, il club non corre rischi. E questo non per una valutazione arbitraria, ma perché mancano i presupposti tecnici affinché si possa configurare una responsabilità disciplinare della società.

Il provvedimento dell’autorità giudiziaria riguarda servizi esterni alle gare: bouvette, ambulanze, trasporti e rivendite legate al giorno della partita. Settori nei quali, secondo gli inquirenti, soggetti vicini al clan D’Alessandro si erano infiltrati. Ma il punto decisivo è che l’attività sportiva e gestionale della società non risulta coinvolta. L’attuale proprietà, ovvero né il socio di minoranza Langella, né la società Solmate — che sta rilevando l’intero pacchetto — risultano implicati in condotte che possano generare responsabilità sportiva.

Il Codice di Giustizia Sportiva parla con chiarezza. L’articolo 6 disciplina la responsabilità diretta della società, cioè i casi in cui un dirigente, un amministratore o un soggetto con poteri rilevanti compie atti contrari alle norme federali. È evidente che non sia questo il caso della Juve Stabia, perché non c’è alcun addebito rivolto ai vertici societari né ai tesserati della prima squadra.

L’articolo 7 affronta invece la responsabilità oggettiva: la società può rispondere anche per fatti di soggetti non direttamente collegati alla governance, ma solo se tali fatti incidono sull’attività sportiva o violano norme che riguardano lo svolgimento delle competizioni. Anche qui, la distanza è netta. Le infiltrazioni contestate riguardano servizi esterni e non hanno generato alcun vantaggio, alterazione o condizionamento delle gare.

A completare il quadro c’è l’articolo 8, che disciplina la responsabilità presunta. Il principio è che una società può essere sanzionata quando un fatto illecito si verifica nella sua sfera e la società non ha adottato misure idonee per impedirlo. Tuttavia, la giurisprudenza sportiva è chiara: ciò vale solo quando il fatto ha rilevanza in ambito sportivo. Nel caso Juve Stabia, l’amministrazione giudiziaria imposta dallo Stato non segnala un comportamento omissivo della società, ma al contrario un intervento volto a tutelare il club e garantire trasparenza.

Non sorprende dunque che la Procura della Repubblica non abbia trasmesso gli atti alla Procura Federale. Quando non emergono possibili profili disciplinari, la giustizia ordinaria può trattenere gli atti senza dover attivare procedimenti paralleli in ambito sportivo. È un segnale istituzionale forte: il rischio sportivo appare circoscritto, se non del tutto inesistente.

La Juve Stabia, quindi, non solo non ha beneficiato in alcun modo dai fatti oggetto dell’indagine, ma non ha nemmeno visto coinvolti i propri organi interni. Per questo motivo, alla luce degli articoli 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, non esistono i presupposti per penalizzazioni o provvedimenti a carattere sportivo.

Il club continuerà a confrontarsi con i controlli e con le verifiche previste dall’amministrazione giudiziaria, ma sul campo e davanti agli organi federali potrà guardare al futuro con piena serenità. In un momento così delicato, è un punto di partenza fondamentale per continuare la stagione senza ombre disciplinari.