Juve Stabia, le decisioni del giudice sportivo: verdetto pesante

Pesante verdetto: le decisioni del giudice sportivo per la preliminare ai play off Juve Stabia- Palermo.

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Giudice Sportivo

Juve Stabia, sono note le decisioni del giudice sportivo del turno preliminare play off, in riferimento a Juve Stabia-Palermo 1-0.


Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 19 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT
Gare del 17 maggio 2025 – Play-off turno preliminare
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Per la Società:

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei play-off turno preliminare sostenitori delle Società Catanzaro e Juve Stabia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, attinto con sputi e acqua i calciatori della panchina della squadra avversaria che stavano effettuando il riscaldamento; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.

Per i calciatori:


CALCIATORI NON ESPULSI
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

GOMES Claudio Amarild (Palermo)
RUGGERO Marco (Juve Stabia)


PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ADORANTE Andrea (Juve Stabia)