La legge 3 del 2012 ha introdotto la procedura del c.d. “sovra indebitamento” per i soggetti esclusi dalla legge fallimentare. Con il d.l. 179/2012 sono stati creati 3 istituti:
- Il piano del consumatore
- L’accordo del debitore
- La liquidazione dei beni
Al piano del consumatore possono accedere le persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale. A differenza della procedura “accordo del debitore” non si richiede un accordo formale perché la validità è legata alla sola possibilità di assicurare ai creditori una maggiore soddisfazione di quella che potrebbero ottenere con la liquidazione dei beni.
L’accordo del debitore consiste in una proposta ai creditori che dovrà essere sottoscritta dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti
La liquidazione dei beni consente di chiedere la liquidazione di tutto il patrimonio e di liquidare con essa i creditori.
- Chi può accedere alle procedure suddette?
- Chi è in condizione di soggetto non fallibile (consumatori, artigiani, professionisti, imprese agricole
- Chi non svolge più attività d’impresa
- Chi è imprenditore commerciale ma è sotto la soglia prevista per la fallibilità
- Chi è in condizione di start up innovative
Il requisito oggettivo è appunto la condizione di sovra indebitamento, ossia la perdurante situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, quindi la rilevante capacità o totale incapacità di adempiere. L’altro requisito è l’accertamento della buona fede del debitore nella fase di indebitamento
Come si accede tecnicamente alla procedura di sovra indebitamento?
Il debitore deve rivolgersi ad un OCC oppure presentare istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Ente o un professionista abilitato che curi la proposta di accordo.
Il giudice omologa il piano, anche a prescindere dal consenso dei creditore, quando:
- verifica che sia assicurato il pagamento dei crediti che debbono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili, alimenti, imposte e tasse);
- esclude che il consumatore abbia assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere
- esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle sue capacità patrimoniali.
- Nel corso della procedura il giudice può sospendere eventuali azioni esecutive sul debitore.
Avv. Pasquale Zambrano