Inquilini molesti, sfratto immediato

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Una recente decisione della Corte d’appello di Brescia segna un punto fermo nella tutela dei proprietari di immobili concessi in locazione. I giudici hanno confermato la legittimità dello sfratto immediato nei confronti di un’inquilina responsabile di comportamenti gravemente lesivi della convivenza condominiale, chiarendo che il diritto alla casa non può trasformarsi in un lasciapassare per violare le regole del vivere civile.

La sentenza, relativa a un immobile situato in provincia di Bergamo, rappresenta un precedente significativo perché rafforza la possibilità per i locatori di ottenere la risoluzione del contratto quando l’inquilino, o i suoi conviventi, tengono condotte incompatibili con il rispetto dei vicini e delle parti comuni.

La decisione dei giudici e il principio affermato

Secondo la Corte d’appello di Brescia, quando il contratto di locazione richiama espressamente l’obbligo di rispettare il regolamento condominiale e le regole di buon vicinato, tale obbligo assume natura contrattuale diretta. La sua violazione non è quindi solo una questione di rapporti tra condomini, ma diventa un vero e proprio inadempimento del contratto di locazione, ai sensi dell’articolo 1587 del codice civile.

Questo principio consente al proprietario di agire in modo più rapido per riottenere la disponibilità dell’immobile, senza dover attendere il protrarsi di situazioni di degrado o conflitto.

Il caso concreto: occupazione abusiva e comportamenti violenti

Nel caso esaminato, la conduttrice aveva trasformato il giardino condominiale in uno spazio ad uso esclusivo, installando una piscina gonfiabile, tavoli, sedie e attrezzature per barbecue, utilizzando anche l’acqua condominiale senza autorizzazione. A ciò si sono aggiunti episodi ben più gravi sul piano della sicurezza, documentati da filmati prodotti dai locatori, nei quali il convivente dell’inquilina veniva ripreso mentre colpiva con calci e pugni l’abitazione dei vicini, brandendo un oggetto contundente.

La donna aveva inoltre ignorato cinque raccomandate di diffida e presentato una querela in cui dichiarava apertamente di non poter avere buoni rapporti con i vicini, motivando tale impossibilità con la loro origine africana. Un elemento che la Corte ha ritenuto aggravante, perché indicativo di una incompatibilità strutturale con la convivenza condominiale.

L’onere della prova e la non contestazione

Dal punto di vista processuale, la sentenza assume rilievo anche per l’applicazione dell’onere della prova. In primo grado, l’inquilina non aveva contestato in modo specifico alcune delle accuse, in particolare quelle relative all’occupazione delle parti comuni con piscine e arredi. Questo silenzio ha fatto scattare il principio di non contestazione previsto dagli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, rafforzando la posizione dei locatori.

I giudici hanno inoltre ribadito che, per giustificare la risoluzione del contratto, l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza, come previsto dall’articolo 1455 del codice civile. Nel caso esaminato, la reiterazione dei comportamenti e la loro gravità hanno superato ampiamente questa soglia.

Un monito per proprietari e inquilini

La sentenza della Corte d’appello di Brescia rappresenta un chiaro avvertimento per entrambe le parti del rapporto locativo. Per i proprietari, inserire clausole precise sul rispetto del regolamento condominiale e del buon vicinato è una tutela preventiva decisiva. Per gli inquilini, invece, emerge con chiarezza che la protezione del contratto di locazione non è assoluta e che i comportamenti propri e dei conviventi possono incidere direttamente sulla stabilità del rapporto, fino a giustificare uno sfratto immediato.