Con il recente decreto legge 8 giugno 2021, n.79, sull’assegno temporaneo per i figli minori, è stato infatti riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal primo luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un incremento di 37,5 euro per ciascun figlio nei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio nei nuclei familiari di almeno tre figli.
E’ disponibile la procedura sul portale Inps per le domande di assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti del settore privato, relativo al periodo dal primo luglio 2021 al 30 giugno 2022. La procedura è stata avviata con un messaggio dell’Istituto che include le tabelle di calcolo e rivalutazione annuale dei redditi per il nucleo familiare rispetto alle diverse tipologie di nuclei e le maggiorazioni per i nuclei con figli.
Successivamente all’inoltro della domanda e alle verifiche dell’Inps, spiega ancora l’Istituto, verranno calcolati gli assegni e le eventuali maggiorazioni. A luglio sarà poi aperta la procedura per le domande per l’assegno unico transitorio o ‘ponte’.
L’assegno per il nucleo familiare spetta a:
– lavoratori dipendenti del settore privato;
– lavoratori dipendenti agricoli;
– lavoratori domestici e somministrati;
– lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
– lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
– titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
– titolari di prestazioni previdenziali;
– lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. L’ANF è pagato direttamente dall’INPS se il richiedente è:
– addetto ai servizi domestici;
– iscritto alla Gestione Separata;
– operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
– lavoratore di ditte cessate o fallite;
– beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

