Imprese. Tutto pronto per il registratore telematico

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Le imprese che intendono esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’agenzia delle entrate degli incassi, ed evitare così l’obbligo di rilasciare scontrini e ricevute fiscali, dovranno dotarsi del «registratore telematico», che sarà anche in grado di emettere fatture elettroniche ed inviarle all’agenzia. Se si vuole passare a questo regime telematico sino dal 1° gennaio 2017, l’opzione dovrà essere esercitata entro la fine dell’anno, attraverso un’apposita funzione web. È quanto emerge dal provvedimento del 28 ottobre 2016, con il quale l’agenzia delle entrate ha dato attuazioni alle disposizioni dell’art. 2, comma 1, del dlgs n. 127/2015. La norma di legge. In base alle suddette disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del dpr 633/72, ossia quelle per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, secondo modalità la cui definizione è demandata all’Agenzia delle entrate. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24 del dpr 633/72 (tenuta del registro dei corrispettivi), ma soprattutto l’obbligo di certificare gli incassi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali. Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Il provvedimento attuativo. Il provvedimento dell’agenzia del 28 ottobre 2016, i cui contenuti erano stati anticipati nella bozza diffusa questa estate (si veda ItaliaOggi del 22 luglio scorso), individua le caratteristiche degli apparecchi idonei all’adempimento, definiti «registratori telematici», stabilisce le regole tecniche della memorizzazione e trasmissione dei dati (sono ben 10 gli allegati) e le modalità dell’opzione. Cominciando da quest’ultimo aspetto, l’opzione va esercitata esclusivamente attraverso un’apposita funzionalità nel sito web dell’agenzia, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui inizia la memorizzazione e trasmissione dei dati. L’eventuale revoca va esercitata con le stesse modalità entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio e ha effetto a decorrere dal successivo 1° gennaio. La trasmissione telematica dei dati, dettagliatamente specificati negli allegati, è effettuata esclusivamente mediante l’uso del registratore telematico, che all’atto della chiusura giornaliera genera automaticamente un file, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’agenzia. La trasmissione si considera effettuata quando è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate, che comunica l’esito positivo o negativo; nel secondo caso, la trasmissione non si considera effettuata e occorre procedervi correttamente entro cinque giorni lavorativi alla comunicazione dello scarto. Il registratore telematico è anche in grado: – di stampare, anche virtualmente, il documento commerciale previsto dall’art. 2, comma 2, del dlgs n. 127/2015, le cui caratteristiche dovrebbero essere definite con decreto ministeriale; – di emettere fatture elettroniche, i cui dati possono essere conservati nella memoria dell’apparecchio e trasmessi telematicamente all’agenzia agli effetti delle disposizioni dell’art. 1, comma 3, dello stesso dlgs. Le imprese che hanno almeno tre punti cassa nel punto vendita, subordinatamente al rispetto di determinati requisiti, possono effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei vari punti cassa attraverso un unico «punto di raccolta», costituito da un registratore telematico collegato ai singoli punti cassa che non deve essere necessariamente dotato di una stazione di stampa. Va ricordato che in caso di mancata o irregolare memorizzazione, oppure omissione della trasmissione, il dlgs n. 127/2015 prevede l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, del dlgs n. 471/1997, ossia quelle previste per le violazioni obbligo di rilasciare scontrini e ricevute fiscali, comprese le sanzioni accessorie in caso di recidiva.

da: “Italia Oggi”