Il mantenimento dei figli è dovuto, anche se l’ex ha abbandonato il tetto coniugale

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La Cassazione sulla vicenda si è pronunciata così: nonostante l’addebito della separazione, la ex ha diritto al mantenimento per i figli i quali hanno diritto a mantenere il pregresso tenore di vita. Cass., VI civ., ord. n. 21272/2018
Quindi anche se la separazione sia da addebitare alla ex che ha abbandonato il tetto coniugale portando i figli con sè, il marito è tenuto al pagamento di un assegno di mantenimento a favore della prole se vi è una forte diseguaglianza tra la sua posizione economica e quella della moglie.

Come esposto finora, con l’ordinanza n. 21272/2018, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto l ricorso di un uomo che si era separato dalla moglie.
Riguardo alla vicenda in esame, il Tribunale competente aveva addebitato la separazione alla donna per aver abbandonato, insieme ai due figli, la casa familiare, ma aveva posto a carico del marito il mantenimento dei figli.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello che, anzi, elevava la misura di tale assegno sino a 2.500 euro mensili.
Il marito ricorreva in Cassazione, ma la rideterminazione veniva ritenuta corretta dagli Ermellini.
Decisione: Separazione, mantenimento ai figli che hanno diritto a conservare il pregresso tenore di vita. Vediamo le motivazioni sottostanti a tale ordinanza
Nel merito era emerso inequivocabilmente, che unica fonte di reddito della donna fosse l’attività svolta in nero in favore del marito. Vi è di più, dopo la separazione la donna era costretta a vivere nell’angusta abitazione della madre assieme ai figli.

Per i giudici la prole ha la “legittima aspirazione di conservare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto prima della separazione, quanto meno potendo disporre di una abitazione adeguata in cui risiedere insieme alla madre”.
Pertanto è necessario il pagamento di un canone di locazione che viene indicativamente quantificato in 1.500 euro mensili. Risulta corretta la decisione che ha elevato l’ammontare dell’assegno che, si ricorda, spetta ai figli e non alla ex moglie.

Quindi, rileva la Cassazione, i giudici di merito avevano, con un iter motivazionale coerente, ricostruito il tenore di vita dei figli precedentemente alla separazione e valutato le disponibilità economiche dei coniugi.

Era emersa una “florida situazione economica e patrimoniale” del padre, il che aveva tentato di occultare parzialmente, non producendo le ultime dichiarazioni dei redditi e tentando di sottostimate i redditi dell’azienda familiare.
Ecco motivato il giudizio di insufficienza dell’assegno di mantenimento dei figli così come determinato in primo grado.

Cass., VI civ., ord. n. 21272/2018

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