Una sentenza che non mancherà di suscitare polemiche e controversie, che di fatto “smonta” l’impianto normativo fino ad oggi pedissequamente seguito dagli organi di giustizia sportiva di vario livello.
Attenzione puntata sulla delibera 44 della Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Campania, relativa alla gara Mons Prochyta-Boys Pianurese, disputata il 24 ottobre 2015 (Promozione girone B). Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso della società di Pianura, basato sul mancato rispetto della norma relativa all’impiego degli Under – a detta della reclamante – da parte del Mons Prochyta. Nella fattispecie, dal rapporto di fine gara redatto dall’arbitro e firmato dai dirigenti di entrambe le squadre, si evinceva che al 29’ della ripresa il Mons Prochyta aveva mandato in campo il calciatore Andrea Di Letto classe ’97 in luogo del calciatore Gennaro Lucignano classe ’98, contravvenendo alla norma che, nella stagione sportiva in corso, prevede l’obbligo di impiego per tutta la durata della gara – nei campionati campani di Eccellenza e Promozione – di un calciatore nato dal 1° gennaio 1996, uno nato dal 1° gennaio 1997 e uno nato dal 1° gennaio 1998.
Il Giudice Sportivo Territoriale, accogliendo dunque il reclamo della Boys Pianurese, aveva inflitto la sconfitta a tavolino al Mons Prochyta, che invece sul campo si era imposto col punteggio di 1-0.
Il club flegreo aveva in seguito presentato appello alla Csat, puntando a dimostrare un errore commesso dal direttore di gara nella compilazione del rapporto di fine gara, nel quale vengono annotate sostituzioni e sanzioni disciplinari, che viene poi firmato dai dirigenti accompagnatori delle due squadre e ad essi stessi consegnato in copia.
Il dato in controtendenza rispetto alla procedura consolidata degli organi di giustizia sportiva, in netto contrasto con le norme vigenti, riguarda l’ammissione come fonte di prova a carico della reclamante – in questo caso il Mons Prochyta – di foto e video che smentiscono quanto scritto dal direttore di gara nel rapporto di fine gara.
La Corte si è pronunciata a favore del club flegreo, di fatto fondando la sua sentenza esclusivamente sulle immagini video e fotografiche, non seguendo dunque i dettami dell’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva che, al comma 1.2 recita testualmente: Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.
Dunque, non esiste alcun riferimento a casi eventuali di errori di persona sulle sostituzioni annotate dall’arbitro. Inoltre, viene inspiegabilmente meno il principio fondante della giustizia “calcistica”, secondo cui i referti di arbitri e altri ufficiali di gara restano fonte privilegiata per gli organi giudicanti.
Per la Boys Pianurese, inoltre, al danno si aggiunge anche un’ulteriore beffa. Secondo il nuovo ordinamento della giustizia sportiva territoriale (a carattere regionale), la Corte d’Appello è l’ultimo grado di giudizio, dunque è inappellabile. L’unica via a disposizione del club di Pianura per provare a ribaltare la sentenza di secondo grado sarebbe – condizionale d’obbligo – quella di adire le vie della giustizia sportiva nazionale; tuttavia, risulta assai difficile che una società che milita nel campionato di Promozione possa avere a disposizione risorse economiche così ampie da potersi permettere un reclamo alla giustizia sportiva nazionale.
Resta però il fatto che questa sentenza della Csat crea un precedente molto rilevante, benché si tratti comunque di un caso molto particolare.

