Frana di Sarno: la Cassazione respinge il risarcimento

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A oltre venticinque anni dalla tragedia di Sarno, la Corte di Cassazione ha definitivamente respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dai familiari di una delle 137 vittime della frana che devastò la città nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1998.

La vittima era stata travolta da una delle colate di fango che distrussero intere aree abitate. I familiari avevano citato in giudizio il Comune di Sarno, l’ex sindaco Dino Basile e le amministrazioni statali (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno), chiedendo un risarcimento per la perdita subita.

Dopo un parziale accoglimento in primo grado e l’estensione della condanna anche allo Stato in Corte d’Appello, la Cassazione — accogliendo il ricorso delle amministrazioni centrali — ha stabilito che il diritto al risarcimento è prescritto.

Secondo la Suprema Corte, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data del fatto illecito, ovvero il 5 maggio 1998, a meno che i danneggiati non si siano costituiti parte civile nel processo penale o non abbiano compiuto atti interruttivi. Nel caso in esame, i familiari non avevano intrapreso tali azioni, e la domanda di risarcimento presentata nel 2015 è stata quindi considerata tardiva.

La Cassazione ha inoltre precisato che la mancata costituzione di parte civile nel procedimento penale, anche in presenza di condanne definitive, non sospende né proroga automaticamente i termini di prescrizione dell’azione civile, neppure per eventi di eccezionale gravità come quello di Sarno.

La decisione ha comportato la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, escludendo ogni responsabilità delle amministrazioni statali.

Respinto infine anche un ulteriore ricorso, presentato da un cittadino che nella frana aveva perso alcuni familiari, e che chiedeva un ricalcolo degli interessi sull’importo già riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni.