Emergenza Covid-19, il COA di Nola chiede la sospensione delle udienze e dei termini processuali

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, composto dagli avvocati Domenico Visone (Presidente), Sonia Napolitano (Consigliere Segretario), Rosalba Lombardi (Consigliere Tesoriere), Giuliana Albarella, Carmine Amatucci, Lucio Barbato (Consigliere Anziano), Ciro Barone, Francesco Boccia (Consigliere Giovane), Felice Carbone, Raffaele Curcio, Avv. Luigi Manzi, Caterina Miranda, Rossella Montano, Salvatore Pandico, Mario Piccolo, Annalisa Sebastiani, Gian Vittorio Sepe, Ciro Sesto, Salvatore Travaglino, Arcangelo Urraro e Maria Viscolo, riunito da ieri in seduta permanente a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 (Coronavirus), ha adottato all’unanimità, oggi, 6 marzo 2020, la seguente delibera inviata con urgenza: 

al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte

al Ministro della Salute  Sig. Roberto Speranza

al Ministro della Giustizia Avv. Alfonso Bonafede 

e trasmessa per conoscenza a: 

al Presidente della Corte di Appello di Napoli Dott. Giuseppe De Carolis di Prossedi

al Presidente del Tribunale di Nola Dott. Luigi Picardi

al Presidente del  Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin

 

(il testo della delibera)

 

“Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Nola, dopo ampia discussione sulla situazione di emergenza in corso, e facendo seguito alla proliferazione dei casi di contagio conclamati da virus Covid-19 nel territorio nazionale e nell’ambito locale che conducono nei casi più gravi all’evento morte ed in molti altri ad un doloroso percorso riabilitativo attraverso severo trattamento medico ospedalizzato,

considerato che:

  • risultano positivamente accertati casi di contagio tra colleghi iscritti al Foro di Nola e tra i componenti della comunità facenti parte del Circondario di Nola e del Distretto di Corte di Appello di Napoli;
  • la persistente emergenza da Covid-19 e la alta contagiosità dello stesso consigliano di evitare, come da raccomandazioni inviate dal Comitato Tecnico Scientifico al Ministero della Salute, la permanenza in luoghi pubblici come da DPCM del 1 marzo 2020;
  • nella nozione di luogo pubblico va certamente ricompresa ogni struttura delegata all’esercizio della attività giurisdizionale e delle attività ad essa collegate; 
  • le misure concordate con l’Ufficio di Presidenza del Tribunale di Nola alla riunione del 3 marzo 2020 afferenti la gestione delle udienze per fasce orarie, la sanificazione dei locali e la limitazione consigliata degli accessi al Tribunale di Nola e presso le sedi degli Uffici del Giudice di Pace, non appaiono idonee ad escludere aprioristicamente il concreto rischio di diffusione del Virus, vista anche la contaminazione di soggetti operanti abitualmente nel Tribunale di Nola e negli Uffici del Giudice di Pace del circondario;

ritenuto che:

  • non è più possibile procrastinare ulteriormente la sospensione delle udienze penali, civili e tributarie non assolutamente indifferibili e di tutte le attività di cancelleria soggette e  non soggette a scadenze dei termini per un periodo di almeno 15 giorni con riferimento al Circondario del Tribunale di Nola e del Distretto di Corte di Appello di Napoli estendendo a questi ultimi le limitazioni contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2020 n.9 recanti “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
  • la proclamazione di astensione dalle udienze civile, penali e tributarie, individuata quale strumento alternativo di contenimento della possibilità di contagio in assenza della richiesta sospensione delle udienze, non risulta strumento idoneo in quanto il costituito difensore, quantomeno presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario non strutturati per l’eventuale ricevimento delle pec di adesione alla astensione, deve portarsi personalmente presso gli uffici al fine di provvedere alla dichiarazione di astensione;

rilevato che:

  • l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
  • con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l’uniformità nell’attuazione del programma di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea ( cfr. DPCM del 04.03.2020)
  • da ultimo il Decreto DPCM del 04.03.2020 disponeva la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università fino al 15 marzo su tutto il territorio nazionale, estendendo, di fatto, la condizione di “zona rossa” a rischio di contagio epidemiologico da COVID-19 a tutta la penisola italica;
  • la continuità ordinaria dell’esercizio della giurisdizione si porrebbe in contrasto con le misure cautelari riconosciute nel DPCM del 04.03.2020 e i consigli comportamentali contenuti nelle  raccomandazioni inviate dal Comitato Tecnico Scientifico al Ministero della Salute; 

Delibera di

CHIEDERE

in applicazione delle richiamate emergenze sanitarie, la sospensione delle udienze non assolutamente indifferibili e dei termini processuali nonché di tutte le attività di cancelleria sul modello del periodo feriale, con salvezza delle sole attività urgenti, in ordine alle quali dovranno parimenti essere adottate misure che assicurino la trattazione delle udienze da remoto”.  

 

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