Disastri ambientali, anche il danno reversibile è reato

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Per la prima volta la Cassazione, con sentenza n. 46170 del 3 novembre 2016, ha affrontato, dopo l’entrata in vigore della legge n. 60 del 2015, importanti questioni interpretative che interessano il nuovo delitto di inquinamento ambientale. In primo luogo, ha delineato la nozione di condotta abusiva che per essere tale deve implicare una violazione di prescrizioni amministrative o di leggi statali o regionali. In secondo luogo, ha stabilito che i concetti di «compromissione» e di «deterioramento» devono essere intesi come modifica, funzionale o strutturale, del bene ambiente. Tale alterazione è rilevante anche se reversibile, e solo se quantitativamente apprezzabile e oggettivamente rilevabile. Questa la vicenda: nel 2015 veniva contestato al progettista e direttore dei lavori di dragaggio del fondale di due moli di un porto, di non aver rispettato le norme per tale attività, provocando così lo sversamento di sedimenti nelle acque circostanti e la dispersione dei materiali inquinanti. Il giudice per le indagini preliminari procedeva al sequestro del cantiere e di una parte del fondale. Tuttavia, la società esecutrice dei lavori proponeva ricorso al Tribunale del riesame, che annullava il sequestro, escludendo una compromissione o un deterioramento delle acque consistente e quantificabile. Contro l’annullamento, il procuratore proponeva ricorso in Cassazione. Nel ritenere fondata l’impugnazione, la Corte muove innanzitutto dal requisito dell’abusività della condotta, ritenendolo sussistente, in quanto l’attività era svolta in spregio delle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica. Il carattere abusivo della condotta, dunque – così afferma la Corte citando giurisprudenza conforme a proposito del medesimo requisito richiesto dal delitto di traffico illecito di rifiuti – sussiste qualora questa si svolga in violazione di leggi statali o regionali, anche non strettamente ambientali, o di prescrizioni amministrative. La sentenza in commento, poi, si esprime su cosa si debba intendere per «compromissione» e «deterioramento». Poco utile a questo fine, risulta la denominazione di «inquinamento ambientale» data dal legislatore, poiché indica una generica condizione di degrado dell’originario stato ambientale. La definizione di inquinamento, che il legislatore dà all’articolo 5, comma 1, lettera i ter del Dlgs n. 152 del 2006, non è di particolare ausilio perché pensata ai fini applicativi di quel solo testo normativo. E nemmeno, per le medesime ragioni, il riferimento a un «deterioramento significativo e misurabile» contenuta nella definizione di danno ambientale all’articolo 300 del citato decreto.

da “Il Sole 24Ore”

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