Dietro la Lavagna, il peggio dei dilettanti regionali

35
Advertisement
SONO IL PRESIDENTE, COMANDO IO
AMMENDA (con obbligo di disputa, a porte chiuse, di una gara interna, con effetto immediato Euro 350,00 VIRTUS LIBURIA perché, come risulta dal supplemento di rapporto, nonostante la gara si disputasse a porte chiuse, il DDG notava la presenza di un soggetto in campo che non risultava in distinta; pertanto lo invitava ad uscire, ma questi, qualificatosi come presidente della società Virtus Liburia, dapprima si rifiutava e prendeva a d ingiuriare
e a minacciare il DDG e successivamente si allontanava solo per effetto dell’intervento di alcuni dirigenti. L’episodio provocava una sospensione temporanea della gara; inoltre, a fine partita, lo stesso soggetto rientrava sul tdg e tentava di aggredire nuovamente
il DDG, in ciò favorito da altra persona che chiudeva il cancello di uscita dal campo, costringendo il DDG a rimanere sul tdg. La situazione veniva riportata alla
normalità solo dopo l’intervento dei Carabinieri.
SUONAMIOCELE COSI’, SENZA RAGIONE
Il Gst, letto il referto arbitrale e il supplemento di rapporto, rilevato che al 40 del primo tempo la gara in epigrafe è stata sospesa, allorquando a seguito di un contatto non falloso si creava una grossa mischia che coinvolgeva i giocatori titolari di entrambe le squadre e, dopo poco, anche i calciatori in panchina e i dirigenti, appartenenti ad entrambe le Società; tra i calciato ri in panchina il ddg ha identificato il n. 13 della Società ASD Marzano, Sig. Ottieri Luca, il quale ha aggredito verbalmente i calciatori avversari ed ha incitato i compagni aizzandoli contro questi ultimi; il ddg ha, inoltre, identificato nella mischia, il Dirigente del Città di Mercogliano, Sig. De Angelis Nicola, nonché il l’allenatore dell
‘ASD Marzano, Sig. Manzi Pierpaolo, i quali sono stati invitati ad abbandonare il tdg; mentre i calciatori di entrambe le società continuavano a spintonarsi e a discutere
animatamente al centro del tdg; dalla tribuna occupata dai tifosi dell’ASD Marzano, sono stati lanciati sul tdg forti petardi ed accesi diversi fumogeni; a questo punto, sia i dirigenti, sia i calciatori di entrambe le Società si sono diretti con fare minaccioso verso le tribune,
tentando di scavalcare la recinzione; tra questi, il ddg ha individuato il calciatore della Società Città di Mercogliano, Sig. Pescatore Ivan; gli altri (calciatori e dirigenti) si
scambiavano violente minacce ed insulti con i tifosi e con i calciatori avversari; parimenti, sugli spalti, le tifoserie venivano a contatto fra loro ed entrambe spingevano con veemenza contro la rete di recinzione che separava la tribuna dal tdg; a questo punto, il ddg
, considerata l’assenza di forza pubblica e notato che il cancello che separa l’area antistante gli spogliatoi dalle tribune era stato aperto, non essendoci più le condizioni minime di sicurezza e, per evitare conseguenze peggiori, ha deciso, al minuto 47 del primo
tempo,di sospendere la gara in epigrafe.
I CALCI AL POSTO DEL CALCIO
Il GST, letto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa al minuto 35 del secondo tempo, in quanto a seguito di un tentativo di aggressione al ddg, un calciatore, non identificato, appartenente alla Società Siano, colp
iva con un calcio il ddg ed altri calciatori appartenenti alla medesima Società, tentavano di aggredire il ddg; quest’ultimo rientrava negli spogliatoi accompagnato dai dirigenti della Società Siano e, attesa la mancanza delle condizioni psico fisiche per la prosecuzione
della gara ed in virtù dell’assenza della forza pubblica, il ddg si vedeva costretto a sospendere la gara. PQM, il Gst dispone, in applicazione dell’art. 3, comma, 2, CGS
e del CU n. 19/A FIGC del 7.12.2018, la squalifica del capitano della squadra Siano, Sig. Leo Pietro fino al 16.01.2020; infligge la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0/3 in favore della Società Cava United F.C.
MASS CONFRONTATION TRA JUNIORES
Il GST, letto il referto arbitrale rileva che al 41 del secondo tempo, a seguito dell’espulsione del calciatore n. 9 della società Abellinum Calcio 2012, lo stesso con fare minaccioso si avvicinava ad un avversario e iniziava a colpirlo con calci e pugni; il calciatore colpito d
a tale atteggiamento non reagiva ed i compagni di squadra del Buonaiuto cercavano di placare il suo atteggiamento e lo accompagnavano con forza verso gli spogliatoi ; nel
frattempo il DDg convocava i capitani per assicurarsi di poter proseguire la gara con tranquillità, ma a questo punto il calciatore Buonaiuto correva verso la linea laterale dove stazionava un calciatore avversario e lo colpiva con pugni e calci; a questo punto si veniva
a creare una mass confrontation che vedeva coinvolti quasi la totalità tra calciatori e dirigenti; nel contempo entravano sul terreno di gioco persone presenti sugli spalti che
arrivando sul TDG cercavano di placare la rissa; il DDG attesi diversi minuti rilevava che la situazione non si placava e vista l’assenza di forza pubblica decideva per preservare la propria incolumità è quella dei tesserati tutti di sospendere definitiva
E ANCHE NEL CALCIO A 5, MI RACCOMANDO, NON SCRIVERE NIENTE…
Letto il referto arbitrale, nonché il relativo supplemento di rapporto, rilevato che per tutta la durata della gara isostenitori della società di casa minacciavano il DDG rivolgendo a questi espressioni intimidatorie, offensive e minacciose di lesioni personali; che nell’intervallo
o tra il primo e il secondo tempo detti sostenitori entravano in contatto con calciatori della società avversaria e con un dirigente della società avversaria, il quale veniva
spintonato al petto andando a finire all’indietro sul TDG; che nel secondo tempo, in seguito ad una decisione del DDG, i sostenitori della società lanciavano in direzione dello stesso, senza colpirlo, oggetti vari tra cui un accendino, un tappo di bottiglia; che, al termine d
ella gara, i sostenitori della società, scavalcando la balaustra, invadevano il TDG ed entravano in contatto fisico con i calciatori della squadra avversaria, che si stavano
dirigendo verso gli spogliatoi, al che si scatenava una rissa; che dal putiferio della rissa ne usciva un sostenitore della società che minacciava il DDG di non scrivere alcun rapporto sull’accaduto e minacciando di morte lo stesso.
TU GIOCHI A BASEBALL…
lL Gst, letto il referto arbitrale, rileva che al 32º del 1º tempo il DDG sospendeva definitivamente la gara in quanto, a seguito di un fallo di gioco, un proprio sostenitore scendeva sul TDG e colpiva un giocatore della squadra avversaria; a questo punto, una quarantina di persone scendevano sul TDG e si univano ai calciatori di entrambe le società nell’insorta rissa; che il DDG rilevava che un sostenitore era in possesso di una mazza
di baseball che veniva utilizzata per minacciare gli avversari e, comunque, non utilizzata e messa in sicurezza da un soggetto non identificato della società; che alcuni sostenitori della società si dirigevano verso il DDG minacciandolo ed insultandolo in modo da indurre lo
stesso a guadagnare celermente gli spogliatoi ed a chiamare il 113; che solo all’arrivo delle forze dell’ordine i sostenitori di entrambe le società si dileguavano e uscivano dalla struttura; che il DDG rilevava la presenza di soggetti non presenti in distinta nel tun
nel e negli spogliatoi.
Advertisement