PARTITA PER NULLA REGOLARE…
AMMENDA Euro 870,00 MONTESARCHIO Il GST letto il referto arbitrale nonché il supplemento di rapporto rilevato: – che al 24′ del 2^ tempo in occasione
di una rete realizzata dalla Squadra ospitata, i sostenitori della Montesarchio hanno iniziato ad intimorire i calciatori della squadra avvesaria. Il DDG ha provveduto ad avvisare i dirigenti della Società Montesarchio ed a richiedere agli stessi un loro intervento per cercare di calmare i loro sostenitori; – che l’intervento dei dirigenti locali non ha dato alcun
risultato in quanto i sostenitori del Montesarchio hanno continuato ad ingiuriare ed intimorire i giocatori della Edilmer Cardito nonché l’AA2 ed anzi si sono arrampicati sulla rete di recinzione senza entrare sul tdg ma minacciando l’AA2 di una invasione di campo; – che il comportamento ostile dei sostenitori della Montesarchio si è protratto nel tempo e ciò fino al 37′ del 2^ tempo, momento in cui il DDG è stato costretto a sospendere
momentaneamente la gara anche perché l’AA2 non riusciva più a sopportare le continue offese, minacce e gli innumerevoli sputi dei sostenitori del Montesarchio che lo attingevano al corpo; – che dopo la sospensione di 8′ minuti e grazie all’aiuto fattivo delle Forze dell’Ordine che hanno individuato e sedato i tifosi più agitati, il DDG ha fatto riprendere la gara e a potare a termine la stessa; PQM commina l’ammenda alla Società
Montesarchio di euro 870,00 per il comportamento ostile, intimidatorio e minaccioso tenuto dai propri sostenitori che ha determinato la sospensione per 8′ della gara, aggiungendo che tale comportamento si è protratto nel tempo sebbene fossero intervenuti i dirigenti della Società per cercare di calmare i predetti sostenitori; calma raggiunta solo con l’intervento delle Forze dell’Ordine, nonché per la disputa che ha visto coinvolti i propri calciatori con i calciatori della squadra avversaria; si confermano i provvedimenti disciplinari, cioè complessive 24 giornate Edilmer per calciatori e 6 per Montesarchio.
L’ESPULSO HA DECISO DI RESTARE IN CAMPO
GARA DEL 3/3/2019 AGEROLA – MASSA LUBRENSE Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Massa Lubrense, con il quale
la stessa lamenta l’irregolare svolgimento della gara in quanto il primo tempo di gioco si protraeva in eccesso per le continue interruzioni e che nel corso del secondo tempo inoltre la società Massa Lubrense deduceva che il calciatore n.10 della società Agerola (Somma Giovanni) veniva espulso al 16 minuto senza però abbandonare il TDG e che il DDG faceva proseguire il gioco senza che il calciatore colpito da provvedimento
disciplinari abbandonasse il TDG, e che gli avrebbe rinotificato l’espulsione solo al 26 minuto del secondo tempo allorquando giungevano sul TDG le forze dell’ordine e che nelle more il medesimo calciatore avrebbe anche siglato una rete sebbene espulso, la stessa concludeva deducendo che il DDg avesse proseguito e terminato la gara pro-forma solo per salvaguardare l’incolumità dei presenti tutti; esperiti gli opportuni accertamenti, chiamato a chiarimenti il DDG presso questi uffici alla presenza del rappresentante AIA, questi
in modo chiaro preciso e non contraddittorio riferiva sui fatti quanto segue: preliminarmente confermava tutto quanto riportato nel referto arbitrale e nel relativo supplemento, precisava inoltre che tra la notifica di espulsione del calciatore Somma Giovanni (Agerola) ed il suo effettivo allontanamento dal terreno di gioco
erano trascorsi alcuni minuti, ma il giuoco non era mai ripreso ed la notifica gli è stata esibita due volte solo in quanto detto calciatore tentava di confondersi tra i compagni, e che quindi la seconda notifica serviva solo a precisare il calciatore raggiunto dalla sanzione, precisava altresì che non aveva mai considerato la gara proforma, anche in considerazione dell’arrivo della forza pubblica; tutto ciò premesso il reclamo appare infondato
e meritevole di rigetto, PQM il Giudice Sportivo Territoriale delibera di omologare il punteggio acquisito sul TDG di 3/3,di confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.
TRE SCHIAFFI E COSI’ SIA
AMMENDA Euro 500,00 SAVIGNANESE (con obbligo di disputa, a porte chiuse, delle prossime tre gare interne) propri sostenitori nel corso della gara insultavano il d.d.g. in maniera reiterata; al termine della gara, inoltre, una persona non identificata ma riconducibile alla società Savignanese colpiva il d.d.g. con tre schiaffi alla
testa; infine, sempre al termine della gara, alcuni calciatori della Savignanese rivolgevano frasi gravemente ingiuriose nei confronti del d.d.g. tentando anche di aggredirlo fisicamente.
C’ERAVAMO TANTO AMATI
GARA DEL 17/ 3/2019 RUFOLI – PREPEZZANESE Il GST, letto il referto arbitrale nonché il relativo supplemento, rilevato che il DDg sospendeva definitivamente
la gara al 47º del 1 Tempo di gioco allorquando a seguito dell’espulsione del sig. De Rosa Antonio (Rufoli) per somma di ammonizioni quest’ultimo si avvicinava ad un calciatore avversario colpendolo con una testata al volto facendo cadere l’avversario a terra (i dirigenti della società di appartenenza del calciatore colpito comunicavano al DDg che avrebbe accompagnato il calciatore in ospedale a causa del malore avvertito per
effetto del colpo subito); successivamente lo stesso sig. De Rosa, si dirigeva verso il portiere della squadra avversaria spingendolo con forza e facendolo rovinare a terra; affermava inoltre il De Rosa di non voler abbandonare il TDG; nelle more il portiere predetto da terra veniva colpito da un calciatore della Società Rufoli che il DDg non riusciva ad individuare; tali accadimenti scatenavano una rissa generale tra entrambe le
compagini; nell’ambito della rissa il DDG riconosceva il Sig. De Rosa Luca (Rufoli) che cercava di aggredire due avversari senza riuscirvi per il pronto intervento dei compagni di squadra; inoltre la rissa vedeva coinvolta una persona non identificata che dopo aver scavalcato la recinzione faceva ingresso sul TDG, ingiuriava e minacciava i calciatori della Prepezzanese; l’intervento dei calciatori del Rufoli scongiurava ulteriori
conseguenze; non essendo presente forza pubblica e non ritenute dal DDg sussistenti le condizioni per la prosecuzione della gara a causa del forte clima di tensione e per i fatti sopra riportati, per garantire l’incolumità propria e dei tesserati tutti il DDg era costretto a decretare la definitiva sospensione. PQM, il GST delibera di infliggere al calciatore De Rosa Antonio (Rufoli) la squalifica per n. 10 gare effettive; n. 5 giornate al sig. De
Rosa Luca (Rufoli); ammenda alle due società per la disputa in campo di euro 80,00; ulteriori 50,00 euro di ammenda alla società Rufoli per la mancata vigilanza che ha portato l’ingresso in campo di soggetto non autorizzato per quanto in narrativa; preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società Prepezzanese delibera di soprassedere in merito alla omologazione del risultato della gara.
COMANDO MILITARE…
SQUALIFICA FINO AL 20/ 3/2020 NEL CALCIO A 5 A CARLO COMANDO DEL RECALE
Dopo che il DDG gli notificava l’espulsione per doppia ammonizione, si alzava da terra protestando vivamente la decisione del DDG e si dirigeva verso lo stesso con atteggiamento aggressivo e minaccioso e cercava di colpire il DDG con una testata, tentativo non riuscito perché il DDG indietreggiava rapidamente e si allontanava di corsa per evitare un probabile colpo. Solo con l’intervento dei compagni di squadra, che lo allontanavano, ha evitato un contatto con il DDG. I fatti di cui innanzi rientrano nella fattispecie disciplinata
dall’art. 11 bis CGS, come introdotto dal C.U. n.19/A del 7.12.2018.
DI TUTTO UN PO’
GARA DEL 17/ 3/2019 ATLETICO MARCIANISE C5 – FUTSAL SOFTMARINE. Il GST, letto il referto arbitrale nonché il supplemento di referto, rilevato: – che in esito ad una rete subita dalla società Futsal Softmarine partivano proteste nei confronti del DDG ed in particolare il calciatore De Clemente Pasquale, della predetta società, con uno scatto repentino arrivava presso il DDG e profferiva allo stesso frasi volgari, offensive e lesive della sua personalità ed inoltre lo minacciava riferendo di aspettarlo a fine gara fuori dall’impianto sportivo, e che sarebbe stato meglio per il DDG di non incontrarlo più e quindi lo strattonava e lo spingeva, facendogli perdere l’equilibrio, e procurandogli uno stato di spavento; – che il predetto calciatore De Clemente Pasquale una volta espulso si rifiutava di lasciare il TDG, allontanamento riuscito solo grazie all’intervento del capitano della Futsalsoftmarine; – che, dopo tale accadimento, mentre si accingeva a riprendere il gioco, avendo il DDG ha comunicato alla società Futsalsoftmarine che avrebbero dovuto riprendere con un uomo in meno, il calciatore espulso sig. De Clemente Pasquale è rientrato sul TDG continuando a profferire minacce al DDG , spintonandolo nuovamente; – che al calciatore si è aggiunta una persona chiaramente riconducibile alla Futsalsoftmarine per protestare contro il DDG; – che al 17^ del secondo tempo il DDG, accerchiato dalla intera squadra della Futsalsoftmarine, minacciato dal suddetto sostenitore, e in assenza di forza pubblica, per salvaguardare la propria incolumità e quella dei tesserati tutti, ha ritenuto di dover sospendere la gara rientrando di fretta nel proprio spogliatoio ed allertando le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute. P.Q.M., il Gst delibera di infliggere alla società Futsalsoftmarine la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/6; con l’ammenda alla Futsalsoftamarine di euro 150,00 per i fatti di cui in narrativa, gli insulti e le minacce e il tentativo di aggressione al DDG da parte dei soggetti sopra menzionati; commina la squalifica al calciatore De Clemente Pasquale (Futsalsoftmarine) fino al 30/9/2020; i cui atti di cui innanzi rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 11 bis CGS, come introdotto dal C.U. n. 19/A FIGC del 7/12/2018

