TI PICCHIO MA NON DIRLO A NESSUNO
GARA DEL 9/ 2/2019 REAL S.ANNA – SPORTING ACERNO di TERZA CATEGORIA
Il G.S.T., letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto, rilevato che al min. 32 del secondo tempo in seguito alla convalida di una rete della squadra ospitante il ddg veniva accerchiato da tutti i calciatori della squadra ospite mentre il dirigente accompagnatore della stessa squadra, sig. Vece Alfonso correndo dalla panchina spintonava due volte il ddg con toni minacciosi e violenza, tanto che con la seconda spinta l’arbitro accusava forte dolore al petto e si trovava costretto a sospendere la gara non sussistendo più le condizioni di incolumità e psicologiche per il prosieguo della stessa.
Rilevato altresì che lo stesso sig. Vece negli spogliatoi minacciava l’arbitro invitandolo a non riportare quanto testè esposto ed a refertare che la gara era terminata regolarmente con il risultato di 2-0. Ritenendo che la sospensione della gara sia ascrivibile esclusivamente al sig Vece Alfonso DELIBERA di infliggere alla società SPORTING ACERNO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché al sig. VECE ALFONSO la squalifica di un anno per aver spintonato e minacciato il ddg ed essere stato la causa della sospensione dell’incontro rilevando che la fattispecie rientra nelle ipotesi del C.U. n. 104 della FIGC pubblicato in data 17/12/2014, in materia di fatti violenti nei confronti del direttore di gara.
MANNAGGIA IL COCCIGE
UNDER 16 REGIONALE, GESCAL 2008 Euro 500,00 N. GARE 1 Perchè i sostenitori della società Gescal 2008, bersagliavano con continue offese e minacce il D.d.G; gli stessi al termine della gara mentre il D.d.G.si recava nel proprio spogliatoio, accompagnato dai dirigenti locali Victoria Marra, reiteravano offese e minacce e un sostenitore della società Gescal colpiva da tergo con un calcio molto forte alle natiche che gli procurava forte dolore al coccige. Per fatti sopra indicati si comminano le seguenti sanzioni alla società Gescal 2008:1 giornata di squalifica del proprio campo con effetto immediato, 2 giornate di squalifiche a porte chiuse e l’ammenda di euro 500. Il tutto in applicazione del C.U. 19/A del 19/12/2018 FIGC.
QUANTA EMOZIONE, UN CALCIO AD UN PALLONE, ANZI ALL’ARBITRO
UNDER 14 REGIONALE, SANTA MARIA ASSUNTA Euro 500,00 N. GARE 1
perchè sostenitori della società Santa Maria Assunta a termine della gara minacciavano il ddg e lo colpivano alla gamba sinistra con un calcio molto forte che gli procurava dolore e solo grazie all’intervento di due persone estranee alla gara riusciva a raggiungere gli spogliatoi e successivamente la propria auto Pqm si commina la seguente sanzione alla società Santa Maria Assunta ; una giornata di squalifica del campo e due giornate a porte chiuse con effetto immediato nonchè la sanzione pecuniaria di euro 500,00 in applicazione del Comunicato ufficiale19/A del 17/12/2018 F.I.G.C.
BASTONE, SENZA CAROTA
CALCIO A 5, GARA DEL 10/ 2/2019 TRILEM CASAVATORE – TORRE DEL GRECO FUTSAL Il Gst, letto il referto arbitrale nonché il relativo supplemento, rileva che la gara in epigrafe veniva dapprima sospesa al 21 del secondo tempo di gioco, allorquando a seguito di un fallo imprudente il sig. Russo Francesco (Trilem Casavatore) alla notifica del provvedimento di ammonizione spintonava il dgg con forza al petto facendogli così perdere l’equilibrio e guadagnandosi l’espulsione dal campo; a questo punto il signor. Russo generava una rissa ingiuriando i calciatori della società avversaria fra i quali si distingueva il signor Di Meo Dario (Trilem Casavatore); a questo punto il ddg si vedeva costretto a sospendere la gara ritenendo che non vi fossero più le condizioni per la prosecuzione; a quel punto il ddg veniva raggiunto dal sig. Grieco Giuseppe (allenatore Trilem Casavatore) armato con un bastone di circa 50cm che fuoriusciva dalla giacca ingiuriando e minacciando di morte il ddg, il quale impaurito contattava il 112 con esito negativo; pertanto il ddg informava il dirigente ospite che a causa delle gravi minacce subite avrebbe proseguito la gara pro-forma; pqm per i fatti di cui in narrativa, il Gst delibera di infliggere alla società Trilem Casavatore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6; delibera, altresì, di infliggere alla società Trilem Casavatore l’ammenda di euro 200,00 per i gravissimi fatti esposti; di squalificare per n. 10 gare effettive il sig. Russo Francesco (Trilem Casavatore), di squalificare per n. 3 gare effettive il sig. Di Meo Dario, di squalificare l’allenatore della societò Trilem Casavatore sig. Grieco Giuseppe fino al 11/06/2020 per i fatti di cui sopra.

