Coulibaly, un’altra storia calcistica e un punto di penalizzazione alla Sanseverinese

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Proc.402/1163pfi18-19/MS/CS/sds dell’8.07.2019 (Campionato Allievi Provinciali Salerno)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Raimo Gianfranco n. 3.10.1984, all’epoca dei fatti fatti Presidente e dirigente
accompagnatore (1 gara) della società Asd Sanseverinese, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Coulibaly Mamadou, n.19.08.2001, (gara del 15.03.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società Asd Sanseverinese, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Sanseverinese, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Raimo Gianfranco (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Raimo Gianfranco l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sanseverinese, ed il suo Presidente Raimo Gianfranco, facevano pervenire certificato medico del calciatore. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di
responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: sig. Raimo Gianfranco all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore la sanzione di sei (6) mesi di inibizione; calciatore: Coulibaly Mamadou la squalifica per tre (3) giornate di gare; la società Asd  Sanseverinese la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc.
Asd Sanseverinese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: sig. Raimo Gianfranco all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore la sanzione di (4)quattro mesi di inibizione; calciatore: Coulibaly Mamadou la squalifica per (2) due giornate di gare; la società Asd Sanseverinese la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 200,00 di ammenda.

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