Giunge dai palazzi della Regione Campania, la nuova ordinanza a firma del governatore Vincenzo De Luca che regolamenta la riapertura degli stabilimenti balneari e della spiagge a partire dalla giornata di oggi, sabato 23 maggio.
Le regole emanate non sono affatto libere e permissive: gli accessi avverranno solo previa prenotazione, le distanza tra gli ombrelloni saranno di almeno un metro e mezzo e ogni ombrellone dovrà sostare entro 10 metri di spazio.
La mascherina sarà obbligatoria durante qualunque spostamento, all’entrata e all’uscita degli stabilimenti.
Obbligatori anche i dispenser con le soluzioni idroalcoliche per disinfettare le mani. Possibilità di fare la doccia solo all’aperto.
Campania Sicura: riaprono le attività di balneazione
Questo video spiega le modalità di riapertura delle attività di balneazione in Campania, a partire dalle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 50 che ho appena firmato e dei relativi allegati.Riapriamo e la parola d’ordine è “Campania Sicura”.Scarica l’ordinanza e i relativi allegati 👇http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-50-del-22-maggio-2020.pdf http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-1.pdf www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-2.pdf http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-3.pdf
Gepostet von Regione Campania am Freitag, 22. Mai 2020
L’ORDINANZA NEL DETTAGLIO
A decorrere dal 23 maggio e fino al 31 luglio, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio è consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari.
1.3. è consentita la riapertura delle attività commerciali di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclo-carrozzelle, monopattini elettrici, sedway e simili, nel rigoroso rispetto delle misure generali previste nell’ordinanza n.48 del 17 maggio 2020, pubblicata sul BURC n.107 di pari data, riferite alle attività commerciali di vendita al dettaglio, in quanto compatibili, nonché alle misure di cui al Protocollo di sicurezza allegato sub 2 al presente provvedimento;
1.3. è consentita l’attività di nautica da diporto su mezzi privati, anche da parte di soggetti non appartenenti al nucleo familiare convivente e residenti o domiciliati nella regione Campania, con utilizzo dei posti ridotto in tale caso del 25% rispetto al massimo consentito dal libretto di navigazione, al fine di assicurare un adeguato distanziamento a bordo;