Commissione Accordi Economici: Granata condannata a pagare un ex Frattese

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La Commissione Accordi Economici ha condannato la società Granata a pagare all’ex Frattese (il cui titolo sportivo è stato trasferito in estate ad Ercolano) Giuseppe Capone Adelchi la somma di 4mila euro. Di seguito il testo del provvedimento:

9) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CAPONE ADELCHI/SSC.D.GRANATA 1924 S.r.l. già SSC D.FRATTESE S.r.l.
Con reclamo datato 24.08.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSC.D.GRANATA 1924 S.r.l. già SSC D.FRATTESE S.r.l. trasmesso anche tramite PEC alla stessa compagine sportiva in data 4.09.2018,il sig. Giuseppe CAPONE ADELCHI, chiedeva la condanna della stessa, al pagamento della somma di €.4.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.
La Società, in data 12.09.2018, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito,
riconoscendo al calciatore esclusivamente la somma di €.2.000,00, perché lo stesso, a loro dire, avrebbe firmato una ricevuta liberatoria, rinunciando agli altri €.2.000,00 in accordo con la Società. La citata documentazione, comprovante l’avvenuta rinuncia da parte del calciatore della cifra di €.2.000,00, non veniva allegata alle controdeduzioni della Società.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSC.D.GRANATA 1924 S.r.l già SSC D.FRATTESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giuseppe CAPONE ADELCHI della somma di €.4.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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