Cavese, Santoriello patteggia una sanzione assurda

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Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 207 Pf 19-20 adottato nei confronti della Sig. Massimiliano SANTORIELLO e della società CAVESE 1919 SRL„ avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO SANTORIELLO, Amministratore Unico e per tale legale rappresentante della Società CAVESE 1919 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al mancato rispetto dell’adempimento previsto dal Titolo II lett. A) del Comunicato Ufficiale n. 1 IO/A del 17 Aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 Maggio, per non aver depositato, entro il termine del 17 Giugno 2019, il nulla osta del Prefetto di Castellammare di Stabia in riferimento all’istanza di deroga a svolgere l’attività sportiva 2019/2020 presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, avendo depositato la suddetta documentazione solo in data 24 Giugno 2019;

CAVESE 1919 SRL per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma I del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti’,

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art, 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano SANTORIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CAVESE 1 919;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 14 (quattordici) di inibizione per il Sig. Massimiliano SANTORIELLO e di € 6.667,00 (seimila seicento sessantasette/00) di ammenda per la società CAVESE 1919 SRL; si rende noto l’accordo come sopra menzionato

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