Cava – Modifica ordinanza sulla sanificazione dei condomini

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Ad integrazione della precedente Ordinanza sulla sanificazione dei condomini, il Sindaco Servalli ha emesso ulteriore Ordinanza con la quale si dispone l’obbligo degli Amministratori di Condominio cittadini di procedere entro 8 giorni, alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni ad ogni immobile, attraverso l’utilizzo di prodotti chimici contenenti principi attivi idonei, in uso anche alle ditte di pulizia e che non necessitano di personale specializzato, che abbiano le seguenti caratteristiche:

– che non comportano rischi significativi di inalazione, rischi cutanei e di ingestione nelle condizioni di uso normale e che sia a bassa tossicità, sia per le persone che per gli animali;
non comportano rischi significativi di inalazione, rischi cutanei e di ingestione nelle condizioni di uso normale di utilizzo e che siano a bassa tossicità;
siano utilizzabili anche dalle ditte di pulizia che normalmente operano nei condomini e che non necessitino quindi di personale specializzato;
siano in grado di intervenire e di penetrare nelle porosità delle superfici trattate, conferendo una superficie biologicamente pulita, che abbia un potere disinfettante ad ampio spettro di attività, che sia efficace di agire anche in presenza di sporco e di materia organica;

I trattamenti di sanificazione dovranno ripetersi con riferimento alla durata dell’efficacia del prodotto, così come consigliato dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato. A comprova dell’intervento, ogni Amministratore dei condomini dovrà trasmettere al protocollo del Comune di Cava, con posta certificata ad amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it una dichiarazione contenente la data dell’intervento, una descrizione sintetica dell’attività svolta e la scheda tecnica di prodotto e relativa dichiarazione della ditta esecutrice dell’intervento, del rispetto di tutte le norme di settore vigenti sia in materia di sicurezza che di impiego per le finalità richieste dall’ ordinanza.

Qualora il trattamento sia stato già effettuato nei cinque giorni antecedenti all’ordinanza sindacale, va comunque trasmesso il rapporto giustificativo e ripetuto l’intervento con le modalità descritte. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto dell’Ordinanza sindacale degli obblighi di cui al presente atto è punito ai sensi dell’art. 650 del c.p.

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