Asl Salerno: Diritto alla tutela della maternità e paternità negato: la nota è la lettera della Cisl FP

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L’ASL Salerno nega un diritto sancito dalla legge e dalle norme primarie a tutela della maternità e paternità che riconosce il diritto al ricongiungimento del nucleo familiare con bambini al di sotto dei tre anni.

L’Azienda non riscontra le domande di richiesta d’ingresso dei dipendenti provenienti da altre amministrazione che avendo bambini piccoli possono per tre anni poter esercitare il ruolo di genitori stando vicino ai propri figli. A

ncora una volta e con rammarico ci tocca denunciare la Direzione Amministrativa dell’Asl Salerno per il mancato riscontro delle istanze dei lavoratori in servizio presso altre amministrazioni e che hanno presentato apposita domanda di ricongiungimento al proprio coniuge per gli effetti di apposita legge che tutela il sostegno per la maternità e paternità – dichiarano il Segretario Provinciale Cisl Fp Alfonso Della Porta, il Capo Dipartimento Pietro Antonacchio e i coordinatori Area Centro Nord e Sud rispettivamente Andrea Pastore e Lorenzo Conte.

Nello specifico, la legge prevede l’assegnazione a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, pertanto l’assenso o il dissenso deve essere comunicato entro trenta giorni della domanda e invece, l’Asl Salerno ultimamente sta contravvenendo ad ogni disposizioni di legge lasciando le domande al tempo che trovano e ai dipendenti alcun riscontro. Il nuovo corso della direzione di processi burocratici amministrativi sta affossando ogni tentativo di ridisegnare una nuova azienda poiché l’immobilismo è la caratteristica preponderante dell’attuale gestione in uno ad una cattiveria amministrativa nei confronti di ogni singolo dipendetene.

La situazione sta divenendo ingestibile, prima le direzioni distrettuali e presidiali che agiscono nell’autonomia più totale e senza alcun controllo da parte della Direzione Amministrativa, poi quest’ultima che sembra essere distratta dalle mille difficoltà che l’azienda tutta sta vivendo e che i lavoratori non per loro scelta stanno riscontrando, dalla messa in ferie d’ufficio per scadenza di contratto alle stabilizzazioni dei 36 mesi, dalla trasformazione dei rapporti di lavoro e ora anche dal mancato riscontro delle istanze per la tutela della maternità e paternità – incalza il quadro dirigente della CISL FP di Salerno.

Purtroppo se l’ente non riscontra le istanze entro 30 giorni dall’invio, così come previsto dalla norma, gli interessati saranno costretti ad agire per le vie legali, inutili contenziosi che vedrebbero l’ente soccombente, con aggravio di spese a carico dell’azienda, ipotesi tutt’altro che peregrina per il mancato adempimento e la conseguente controversia che si andrebbe a determinare.

La Segreteria Provinciale CISL FP Salerno

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Ecco la lettera inviata Al:

Direttore Generale ASL Salerno
Direttore Amministrativo ASL Salerno
Direttore Sanitario ASL Salerno
Coordinatore S.G.R.U.

E.p.c.
Ai Delegati RSU/RSA/RLS
Ai lavoratori interessati

Mancato riscontro istanze D.Lgs. 151/2001 art. 42 bis.
In riferimento all’oggetto corre l’obbligo rilevare che codesta azienda non riscontra le istanze inoltrate ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001.
A tal proposito si rappresenta che il decreto legislativo n° 151/2001 riguardante il Testo Unico delle disposizioni di Tutela e Sostegno della Maternità e Paternità, disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottati e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità, alla paternità e reca importanti disposizioni, tra le quali quella contenuta nell’art. 42 bis.

Tale norma che recepisce le direttive comunitarie disposte per tutelare l’istituto della famiglia, ha previsto che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs n° 165/2001 e ss.mm.ii., viene assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, pertanto l’assenso o il dissenso deve essere comunicato entro trenta giorni della domanda.

Ne deriva che, attesa l’importanza della particolare situazione, così come previsto dalla norma, entro trenta giorni l’ente debba riscontrare le istanze, termine perentorio e non ordinatorio, al fine di evitare spiacevoli quanto inutili contenziosi che vedrebbero l’ente soccombente, con aggravio di spese a carico dell’azienda, ipotesi tutt’altro che peregrina per il mancato adempimento e la conseguente controversia che si andrebbe a determinare.

Risulta alla scrivente che codesta azienda non solo non riscontri le istanze entro i termini prefissati, ma che addirittura stia ipotizzando il diniego, procedura paradossale e inusuale nella pubblica amministrazione.
Pertanto, al fine di evitare spiacevoli contenziosi che, a parere della scrivente vedrebbero soccombente codesta azienda, si invita a dare disposizioni al servizio personale di dare immediato riscontro alle istanze inoltrate.

Il Coordinatore Area Centro Sud Lorenzo Conte / Il Coordinatore Area Centro Nord Andrea Pastore
Il Capo Dipartimento Sanità Pubblica e Privata Pietro Antonacchio / Il Segretario Provinciale Alfonso Della Porta