A proposito di demolizione ed evacuazione

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Con ordinanza del 03.05.2019 il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Nocera Inferiore, adito nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), rigettava la richiesta di sospensione dell’esecuzione di un ordine di demolizione congiunto ad un decreto di evacuazione, adottati dalla Procura della Repubblica dello stesso Tribunale, di seguito a tre sentenze irrevocabili di condanna con cui era stata ordinata a loro carico la demolizione di opere abusive.
2. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
1. Contestano, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), l’erronea applicazione di norme giuridiche e la carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.
Il giudice avrebbe erroneamente equiparato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 31, comma 3, con la distinta procedura di espropriazione per pubblica utilita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, intervenuta in concreto, atteso che tale ultima disciplina oltre ad implicare un acquisto a titolo oneroso e’ diretta a realizzare un interesse pubblico superiore, tanto da dar luogo alla acquisizione del fondo espropriato con tutte le sue accessioni ed edificazioni, legittime o meno (rilevando, queste ultime, solo sul piano della quantificazione della indennita’), laddove invece la prima mira al diverso fine di garantire – mediante acquisizione gratuita di un’opera abusiva e del relativo sedime – il ripristino della legalita’ medante la demolizione dell’immobile.
Si aggiunge che nel caso in esame l’opera abusiva non sarebbe mai stata acquisita al patrimonio comunale nel quadro della disciplina edilizia vigente e relativa ad opere abusive; piuttosto, tra la prima sentenza di condanna intervenuta e la procedura di esecuzione della demolizione, il terreno di proprieta’ dei ricorrenti condannati e l’annesso immobile abusivo sarebbero stati acquisiti al patrimonio comunale in conseguenza di una dichiarazione di pubblica utilita’, con cui era stato approvato un Piano di insediamenti produttivi, e un successivo decreto di esproprio teso alla realizzazione del piano attuativo. Inoltre, in virtu’ dei principi dettati in materia di accessione e della intervenuta espropriazione, il comune sarebbe divenuto esclusivo titolare dell’immobile annesso al terreno espropriato e titolare, altresi’, della scelta esclusiva relativa alla demolizione o meno del medesimo. Non potendo piu’ chiedere ai ricorrenti, per intervenuto decorso di sei mesi dal decreto di esproprio, la rimozione dell’opera abusiva.

 

 

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