Condanne, tra le altre, per Turris, Gragnano, San Severo e Potenza, da parte della Commissione Accordi Economici. Le decisioni, adottate nella riunione svoltasi a Roma lo scorso 19 gennaio, sono state pubblicate quest’oggi.
Accolto il ricorso del calciatore Domenico Cerqua nei confronti della Turris, dopo la vicenda relativa alla trasmissione degli atti alla procura Federale a seguito del disconoscimento delle quietanze prodotte dalla società corallina.
“Con reclamo datato 22.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a AP Turris Calcio A.S.D., il sig. Domenico Cerqua chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 3.800,00 (successivamente precisata in € 3. 750,00) a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società controinteressata asserendo di aver, in realtà, corrisposto integralmente quanto spettante al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto inter partes. A comprova la società produceva quietanze presuntivamente sottoscritte dal calciatore, il quale tuttavia le disconosceva espressamente, prima tramite controdeduzione depositate in data 11.07.2016 e poi rilasciando dichiarazione scritta all’udienza deii’08.09.2016. La Commissione, pertanto, sospendeva la decisione e rimetteva gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. perché venissero esperiti gli opportuni accertamenti, in ordine ai fatti descritti in narrativa, al fine di essere messa in condizione di pronunciare la propria decisione. La relazione della Procura Federale, trasmessa alla C.A.E., all’esito delle indagini svolte, rilevava come non fossero emersi elementi per stabilire, in modo univoco, l’autenticità e conseguentemente la riconducibilità, al calciatore, delle firme in calce alle presunte quietanze. La Commissione ritiene, quindi, accoglibile il reclamo proposto dal sig. Cerqua.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna AP Turris Calcio A.S.D. al pagamento in favore del sig. Cerqua Domenico della somma di € 3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it“.
Condannato anche il Gragnano, in virtù del ricorso proposto dal calciatore Gianmarco Mascolo.
“Con reclamo datato 5.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CITIA’ DI GRAGNANO, il sig.Gianmarco MASCOLO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.3.200,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig. Gianmarco MASCOLO della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.“.
Nel girone H, condanne per San Severo e Potenza.
Accolto il ricorso del calciatore Pasquale D’Arienzo nei confronti del club pugliese.
“Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 23/09/2016 il sig. Paquale D’ARIENZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.SAN SEVERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.SAN SEVERO al pagamento in favore del sig. Pasquale D’ARIENZO della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.“.
Condannato anche il Potenza a seguito dell’iniziativa del calciatore Pasqualino Esposito.
“Con reclamo datato 19.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Pasqualino ESPOSITO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.9.845,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva in data 2/11/2016 la società, ma non allegava alle proprie contro deduzioni alcuna documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di quanto richiesto dal calciatore e a Sua firma a valere come quietanza liberatoria. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, anche sotto il profilo della debenza degli importi al lordo delle ritenute di legge, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Pasqualino ESPOSITO della somma di €.9.845,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd .it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.“.

